INDICE
PARTE GENERALE
INTRODUZIONE
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
- Funzione del Modello
- Struttura del Modello
- Parte Generale
- Parti Speciali
- L’attuazione del Decreto da parte di Chugoku – Boat Italy S.p.a.
- Mappatura dei rischi
- Destinatari del Modello
ORGANISMO DI VIGILANZA
- Identificazione dell’Organismo di Vigilanza
- Prerogative e risorse dell’Organismo di Vigilanza
- Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza
FLUSSI INFORMATIVI INTERNI
- Obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
- Obblighi informativi dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari
- Raccolta e conservazione delle informazioni
SISTEMA DISCIPLINARE
- Principi generali
- Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti
- Misure nei confronti degli amministratori
- Misure nei confronti di collaboratori, partner commerciali e fornitori
DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO
PARTE SPECIALE “A”
Rapporti con la Pubblica Amministrazione e reato di “corruzione tra privati”
- LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI (ARTT. 24, 25 E 25 ter comma 1 lett. s-bis DEL DECRETO)
- VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO
- INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO
- PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO DIRETTO
- PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO INDIRETTO
PARTE SPECIALE “B”
- OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI GRAVI E GRAVISSIME IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO)
- DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE
- FINALITÀ DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE
- SOGGETTI DEDICATI A COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA
- POLITICA AZIENDALE DELLA SICUREZZA
- PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
- PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA GENERALI
- REGOLE DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE
- VALUTAZIONE DEI RISCHI ESISTENTI
- CASI PARTICOLARI E/O STRAORDINARI RISPETTO ALL’ATTIVITÀ AZIENDALE ORDINARIA
- DOCUMENTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
- DIVULGAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE
- CONTROLLO E RIVALUTAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA INTERNO
PARTE SPECIALE “C”
- RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, REIMPIEGO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)
- PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO
- REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SINGOLE AREE DI RISCHIO
PARTE SPECIALE “D”
- LA TIPOLOGIA DELL’ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 – DECIES DEL DECRETO)
- AREA A RISCHIO
- REGOLE GENERALI DI CONDOTTA
PARTE SPECIALE “E”
- LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI AMBIENTALI (ART. 25 – UNDECIES)
PARTE SPECIALE “F”
- IL REATO DI AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1)
Definizioni
PARTE GENERALE
1. INTRODUZIONE
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti L’adeguamento della legislazione italiana ad alcune Convenzioni Internazionali ha portato, in esecuzione della legge delega del 29 settembre 2000 n. 300, alla promulgazione del D. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.
Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano il regime della responsabilità amministrativa degli Enti per alcuni reati (indicati dagli artt. 24 e ss. del Decreto, i c.d. Reati Presupposto) commessi, o semplicemente tentati, nell’interesse o a vantaggio degli Enti medesimi, o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, da parte di:
(i) soggetti che abbiano la rappresentanza, l’amministrazione o la direzione o, anche di fatto, esercitino la gestione o il controllo dell’Ente o di una sua unità organizzata (i soggetti apicali ai sensi dell’art. 5 del Decreto, comma 1, lett. a); o (ii) soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti di cui alla lettera (i) che precede (i soggetti sottoposti all’altrui direzione ai sensi dell’art. 5 del Decreto, comma primo, lett. b).
La responsabilità amministrativa dell’Ente è diretta e distinta dalla responsabilità dell’autore materiale del reato ed è tesa a sanzionare gli Enti per i reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse.
In virtù della responsabilità introdotta dal Decreto, l’Ente subisce pertanto un autonomo procedimento ed è passibile di sanzioni che possono giungere al punto di bloccare l’ordinaria attività d’impresa.
Infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, l’eventuale confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna, il Decreto prevede che l’Ente possa essere sottoposto anche a sanzioni di carattere interdittivo (art. 9, comma secondo), quali:
• l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
• la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
• il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
• l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
• il divieto di pubblicizzare beni e servizi.
In base a quanto stabilito dall’art. 4, gli Enti con sede principale in Italia possono essere perseguiti anche per reati commessi all’estero, qualora la legislazione del paese straniero non preveda una forma analoga di responsabilità.
La responsabilità amministrativa dell’Ente si fonda su una “colpa di organizzazione”: l’Ente è ritenuto, cioè, responsabile in via amministrativa del reato commesso dal suo esponente, se ha omesso di darsi un’organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.
Al contrario, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto, l’Ente non risponde se le persone suindicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
I processi attraverso cui dotarsi di un simile sistema di organizzazione e controllo interno sono indicati agli artt. 6 e 7 del Decreto, e cioè:
– l’approvazione, adozione, ed efficace attuazione, anteriormente alla commissione di un reato, di un Modello idoneo a prevenire la commissione dei Reati Presupposto previsti dal Decreto. In linea generale, ed in estrema sintesi, il Modello è ritenuto “idoneo” quando i soggetti che hanno posto in essere il reato abbiano agito in modo deliberato e fraudolento al fine di eludere i relativi presidi posti in essere dal Modello stesso;
– la creazione di un Organismo di Vigilanza interno, con poteri autonomi di iniziativa e controllo, deputato (i) al controllo dell’effettivo funzionamento del Modello e del rispetto delle previsioni in esso contenute da parte di tutti i destinatari; (ii) alla costante verifica della reale efficacia preventiva del Modello; e (iii) al suo aggiornamento.
Il Modello, in base alle previsione del Decreto, con riferimento ai poteri delegati ed al possibile rischio di commissione dei reati deve peraltro:
– individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
– prevedere specifici controlli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
– individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
– prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
– introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
L’adozione del Modello, pur se non obbligatoria, ma meramente facoltativa, ha efficacia esimente ai fini della responsabilità amministrativa solo se accompagnata dall’efficace e concreta attuazione dello Modello stesso e dal suo costante aggiornamento ed adeguamento.
In sede penale il Giudice, infatti, è chiamato a valutare, nell’ambito del procedimento volto a verificare la responsabilità amministrativa dell’Ente, l’idoneità del Modello a prevenire la commissione di reati, e la sua concreta applicazione ed efficacia.
1.2 Attività di Chugoku – Boat Italy S.p.a.
Chugoku – Boat Italy S.p.a. ha la propria sede legale a Genova, Via Macaggi 19. Presso la sede legale si concentrano le funzioni direttive e commerciali. Il 12 novembre 2012 è stato stipultato un contratto di “service agreement” tra Boat, Boero Bartolomeo e Chugoku Paints B.V. per le attività di “administartion, accounting and payroll, information technology, general tax assistance e compliances services.
Nel luglio 2013 Boat ha deciso di far gestire direttamente dal socio di maggioranza la contabilità che quindi non è più gestita da Boero Bartolomeo Spa. Rimangono in capo a Boero Bartolmeo Spa alcune specifiche funzioni. Per il dettagio dei servizi si rimanda al “service agreement” stipulato il 12 novembre 2012 fra Boero Bartolomeo s.p.a., Chugoku Paints B.V. e Boat s.p.a.
Chugoku – Boat Italy S.p.a. dispone inoltre del Laboratorio, sito all’interno dello stabilimento produttivo di Boero Bartolomero Spa in Pozzolo Formigaro (AL), dove si svolgono attività di analisi e ricerca, oltre a servizi di assistenza tecnica e assistenza colore, tintometria e spettrofotometria, attraverso la fornitura anche di corsi di aggiornamento professionali a clienti e a tecnici del settore .
2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
2.1 Funzione del Modello
Il Modello ha lo scopo di individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire, individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati, prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello nonché introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il Modello ha, tra l’altro, il fine di:
– ribadire che le forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Chugoku – Boat Italy S.p.a. in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui Chugoku – Boat Italy S.p.a.ispira lo svolgimento della propria attività d’impresa;
– permettere a Chugoku – Boat Italy S.p.a., grazie ad un’azione di individuazione delle aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, e all’attuazione delle procedure, di intervenire tempestivamente per prevenire o comunque contrastare la commissione di reati.
Ne consegue che aspetti qualificanti del Modello sono, oltre a quanto sopra evidenziato:
• la sensibilizzazione e la formazione di tutti i Destinatari delle previsioni di comportamento e delle procedure volte a garantire il rispetto del Modello;
• la mappatura delle aree di attività di Chugoku – Boat Italy S.p.a. in relazione alle quali possono essere commessi i Reati Presupposto;
• la dotazione ed attribuzione all’Organismo di Vigilanza di Chugoku – Boat Italy S.p.a. di specifici poteri autonomi di iniziativa e di vigilanza sull’efficacia e sul buon funzionamento del Modello;
• il controllo e la documentazione delle operazioni a rischio;
• il rispetto del principio di separazione delle funzioni;
• la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
• la verifica dei comportamenti aziendali dei Destinatari, nonché del funzionamento e dell’aggiornamento del Modello.
2.2 Struttura del Modello
Il Modello è composto da una “Parte Generale” e da più “Parti Speciali”, redatte in relazione alle tipologie dei Reati Presupposto per i quali Chugoku – Boat Italy S.p.a. ha ritenuto sussistere un rischio di commissione da parte dei Destinatari in virtù dell’Attività dalla stessa svolta. Chugoku – Boat Italy S.p.a.è consapevole della circostanza che l’implementazione del Modello si accompagna nella prassi all’adozione anche di un Codice Etico, in cui l’Ente normalmente formalizza i principi cui ispira l’esercizio della propria attività aziendale. Chugoku – Boat Italy S.p.a.ha sempre uniformato la propria attività d’impresa ad un insieme di principi e di regole di condotta ispirati ai valori della correttezza, della trasparenza e della buona fede e, in tale prospettiva, adotterà ha adottato– unitamente al Modello – il Codice Etico emanato dalla controllante Chugoku Paints Bv. Il testo originario del Decreto si limitava a individuare, come Reati Presupposto, alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione (indebita percezione di erogazionim truffa ai danni dello stato) ed altri contro il patrimonio mediante frode, concussione, corruzione (artt. 24 e 25). Successivi interventi legislativi hanno ampliato il numero dei Reati Presupposto per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa dell’Ente, che è stata pertanto via via estesa alle seguenti fattispecie:
• reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25);
• delitti in falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimenton(art. 25 -bis);
• reati societari (art. 25 -ter) tra i quali è stato introdotta alla lettera s)bis la corruzione tra privati;
• delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, (art. 25-quater);
• reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
• reati di abuso di mercato (art. 25-sexies);
• reati transnazionali (art. 10 L.146/06);
• pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 –quater- 1)
• reati di omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime commessi in violazione delle norme a tutela della salute o sicurezza sul lavoro (art. 25septies);
• reati di riciclaggio, ricettazione e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25–octies);
• delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)1;
• reati di criminalità organizzata (art. 24 ter);
• reati contro l’industria e il commercio (art. 25 bis-1);
• reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 -novies);
• reati contro l’attività giudiziaria (art. 25 -decies);
• reati ambientali (art. 25 -undecies);
• reati concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero (art. 25 -duodecies).
La responsabilità amministrativa degli Enti è destinata, peraltro, a conoscere ulteriori ampliamenti; in relazione a diversi disegni di legge che sono attualmente in discussione al Parlamento, nonché ad alcune direttive europee a cui il nostro ordinamento dovrà uniformarsi. Per questa ragione, il Consiglio di Amministrazione o per esso l’Amministratore Delegato di Chugoku – Boat Italy S.p.a., anche su richiesta dell’Organismo di Vigilanza, dovrà adottare apposite delibere per integrare il Modello con l’inserimento di nuove Parti Speciali relative ai reati che, per effetto di ulteriori interventi legislativi, dovessero ampliare l’ambito della responsabilità amministrativa dell’Ente.
1 A ciò deve poi aggiungersi la Legge 16 marzo 2006 n. 146, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo). L’art. 10 della legge in esame estende la responsabilità amministrativa degli Enti alle ipotesi di reato indicate nel medesimo articolo, qualora commesse secondo le modalità del reato transnazionale. Ai sensi dell’art. 3, legge n. 146/2006, è considerato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, e qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, se il reato è stato: (i) commesso in uno o più Stati, ovvero (ii) commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato,ovvero (iii) commesso in uno Stato, ma sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero (iv) commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
2.3 Parte Generale
Secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 3, del Decreto (e secondo le menzionate Linee Guida), la Parte Generale del Modello deve mirare a tre fondamentali finalità:
I) Individuazione delle Attività Aziendali nel cui ambito possano essere commessi i Reati: mappatura dei rischi
L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto richiede anzitutto che il Modello provveda alla cosiddetta mappatura dei rischi: è necessaria, pertanto, l’analisi della complessiva attività svolta da Chugoku – Boat Italy S.p.a. e l’individuazione delle fasi operative o decisionali che comportino il rischio di commissione dei Reati Presupposto. Dati gli interventi legislativi che hanno portato ad una progressiva estensione dei Reati Presupposto, e dati anche i mutamenti che possono intervenire tanto sulla struttura societaria di Chugoku – Boat Italy S.p.a., quanto sulle attività dalla stessa svolte, la mappatura dei rischi non potrà mai dirsi definitiva e immodificabile, ma, al contrario, deve essere sottoposta ad una continua attività di controllo e revisione e deve essere allo stesso modo costantemente aggiornata. Chugoku – Boat Italy S.p.a. e l’Organismo di Vigilanza provvederanno pertanto ad integrare, ove occorra, la mappatura dei rischi ogni qual volta ciò si renda necessario in ragione di ulteriori interventi legislativi, di modifiche dell’assetto societario di Chugoku – Boat Italy S.p.a., o anche solo in considerazione di modifiche delle circostanze e/o delle modalità con cui Chugoku – Boat Italy S.p.a. svolge la propria attività d’impresa.
II) Articolazione di un sistema di controllo preventivo
Ai sensi dell’art. 6, comma 2 lett. b) del Decreto, una volta compiuta la mappatura dei rischi, occorre prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente nelle individuate aree di rischio. A tal fine, nelle singole Parti Speciali del presente Modello sono indicate dettagliatamente le specifiche misure e procedure in grado di prevenire o comunque ridurre fortemente il rischio di commissione dei reati. In aggiunta a tali procedure, che hanno finalità preventiva, è espressamente riconosciuto all’Organismo di Vigilanza il potere/dovere di effettuare verifiche a posteriori su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali. Come la mappatura dei rischi, anche le procedure e i rimedi adottati non potranno mai dirsi definitivi: la loro efficacia e completezza devono, al contrario, essere oggetto di continua rivalutazione da parte dell’Organismo di Vigilanza, che ha anche il compito precipuo di proporre al Consiglio di Amministrazione o per esso all’Amministratore Delegato i miglioramenti, le integrazioni e le modifiche che riterrà di volta in volta necessari.
III) Designazione dell’Organismo di Vigilanza.
Terza finalità della Parte Generale è l’individuazione di un Organismo di Vigilanza che provveda, in base al Decreto:
– al controllo costante del rispetto delle prescrizioni del Modello, nonché delle specifiche disposizioni e delle procedure predisposte in attuazione dello stesso, da parte di tutti i Destinatari;
– all’attività di valutazione costante e continuativa dell’adeguatezza della mappatura dei rischi e delle procedure descritte ai punti I) e II);
– alla proposta al Consiglio di Amministrazione o per esso all’Amministratore Delegato di tutte le modifiche necessarie.
L’Organismo di Vigilanza è composto da un unico membro dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione o dell’Amministratore Delegato.
2.4 Parti Speciali
Il presente Modello si articola, oltre che della Parte Generale come sopra descritta, anche di alcune Parti Speciali dedicate ciascuna ad una specifica categoria di Reati Presupposto, per i quali, sulla base della mappatura dei rischi effettuata ai sensi del Decreto, Chugoku – Boat Italy S.p.a. ha ritenuto sussistere un rischio di commissione al suo interno.
Ogni Parte Speciale, oltre alla descrizione delle fattispecie delittuose esaminate, contiene l’individuazione delle aree aziendali ritenute particolarmente a rischio, nonché l’indicazione precisa delle procedure adottate per evitare la commissione degli illeciti.
Nelle Parti Speciali che seguono verranno pertanto esaminate le seguenti fattispecie:
i) reati contro la Pubblica Amministrazione e corruzione fra privati (Parte Speciale “A”);
ii) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (Parte Speciale “B”);
iii) riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Parte Speciale “C”);
iv) delitti contro l’attività giudiziaria (Parte Speciale “D”);
v) reati ambientali (Parte Speciale “E”) tra cui è ricompreso il sistema di monitoraggio SISTRI e il reato di “combustione illecita di rifiuti”;
vi) autoriciclaggio (Parte Speciale “F”).
All’esito della mappatura dei rischi effettuata, Chugoku – Boat Italy S.p.a. ha ritenuto di non ricomprendere nel presente Modello altri tipi di fattispecie di reati e segnatamente:
• delitti in falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 -bis);
• reati societari (art. 25 -ter);
• delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, (art. 25-quater);
• reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
• reati di abuso di mercato (art. 25-sexies);
• reati transnazionali (art. 10 L.146/06);
• pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 –quater- 1);
• delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)2;
• reati di criminalità organizzata (art. 24 ter);
• reati contro l’industria e il commercio (art. 25 bis-1);
• reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 -novies);
• reati concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero (art. 25 -duodecies).
In considerazione del fatto che non sussistono, per tali fattispecie, ragionevoli rischi di commissione di tali reati, tenuto conto delle specifiche attività aziendali svolte dalla Società.
In ogni caso la Società ha ritenuto che il proprio complesso di presidi – organizzativi, procedurali ed etici – volti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali, sia anche astrattamente idoneo a minimizzare il rischio di commissione di tali illeciti, richiamando anzitutto i principi espressi nel vigente Codice Etico e i protocolli dettati con specifico riguardo alla prevenzione dei reati indicati nelle Parti Speciali del Modello.
2 A ciò deve poi aggiungersi la Legge 16 marzo 2006 n. 146, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo). L’art. 10 della legge in esame estende la responsabilità amministrativa degli Enti alle ipotesi di reato indicate nel medesimo articolo, qualora commesse secondo le modalità del reato transnazionale. Ai sensi dell’art. 3, legge n. 146/2006, è considerato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, e qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, se il reato è stato: (i) commesso in uno o più Stati, ovvero (ii) commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato,ovvero (iii) commesso in uno Stato, ma sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero (iv) commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
2.5 L’attuazione del Decreto da parte di Chugoku – Boat Italy S.p.a.
Alla luce della volontà di operare in modo trasparente e corretto, anche a presidio della propria reputazione aziendale, così come dei propri soci, amministratori, e dipendenti, Chugoku – Boat Italy S.p.a. ha ritenuto opportuno, ed il linea con la propria filosofia aziendale, procedere all’adozione e all’attuazione del presente Modello, alla sua diffusione, ed al suo successivo costante aggiornamento.
Il Modello ha anche il fine di sensibilizzare tutti i Destinatari, in modo da orientare a principi di correttezza e trasparenza il loro operare e, allo stesso tempo, evitare e prevenire ogni rischio di commissione di reati nell’ambito delle attività aziendali.
Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Chugoku – Boat Italy S.p.a..
Con la medesima delibera, il Consiglio di Amministrazione ha nominato l’Organismo di Vigilanza, composto da 1 membro – conformemente a quanto stabilito dalle Linee Guida – e dotato di autonomi poteri, con compiti di vigilanza, controllo ed iniziativa in relazione al Modello stesso ed in particolare alla sua concreta applicazione, rispetto ed aggiornamento.
2.6 Mappatura dei rischi
Sulla base delle disposizioni del Decreto e delle indicazioni fornite dalle Linee Guida, Chugoku – Boat Italy S.p.a. ha provveduto alla mappatura dei rischi, individuando, all’interno della propria realtà aziendale, le aree che risultano particolarmente a rischio di commissione di alcuno dei Reati Presupposto.
In questa sede, verrà brevemente illustrata la metodologia utilizzata per la mappatura dei rischi.
Chugoku – Boat Italy S.p.a. ha anzitutto proceduto all’analisi degli elementi costitutivi dei Reati Presupposto, allo scopo di individuare e definire le condotte concrete che, all’interno delle attività aziendali, potrebbero realizzare le varie fattispecie delittuose.
In secondo luogo, Chugoku – Boat Italy S.p.a. ha proceduto all’analisi della realtà aziendale, al fine di individuare le aree ed i settori maggiormente a rischio. L’individuazione di tali aree a rischio è stata compiuta sulla base della documentazione e delle procedure già esistenti per ogni attività aziendale.
2.7 Destinatari del Modello
Destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Modello, e tenuti, quindi, alla sua integrale osservanza, sono, in generale, tutti coloro che operano in nome e per conto di Chugoku – Boat Italy S.p.a., ivi inclusi gli amministratori, i sindaci, i membri degli altri eventuali organi sociali, i dipendenti, i collaboratori anche occasionali, gli agenti, i partner commerciali, i fornitori nonché il componente dell’Organismo di Vigilanza (i Destinatari).
3. ORGANISMO DI VIGILANZA
3.1 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza di Chugoku – Boat Italy S.p.a. è un organo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e provvedere al relativo aggiornamento.
L’Organismo di Vigilanza di Chugoku – Boat Italy S.p.a. è composto da un unico membro, come consentito, per le società di ridotte dimensioni, dall’art. 6 comma 4 del Decreto, secondo l’interpretazione che ne danno le Linee Guida. Il componente dell’Organismo di Vigilanza è dotati dei necessari requisiti di comprovata competenza e professionalità, e provvederà a redigire in ogni caso verbale delle attività poste in essere. Data la composizione monocratica dell’Organismo di Vigilanza, Chugoku – Boat Italy S.p.a. ha preferito non attribuire tale qualifica all’organo dirigente, facoltà comunque consentita dall’art. 6 comma 4 del Decreto, per garantire al massimo l’autonomia ed indipendenza di tale organismo, rese ancor più necessarie dalla sua composizione individuale. Pertanto, la scelta è inevitabilmente ricaduta su un soggetto estraneo alla realtà aziendale, al fine di garantire nella massima misura possibile l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in maniera libera e svincolata da qualsivoglia condizionamento.
L’Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione o per esso dall’Amministratore Delegato di Chugoku – Boat Italy S.p.a. e resta in carica per la durata indicata all’atto della nomina, o in mancanza di tale termine per tre anni.
I suoi membri possono ricoprire la carica per più mandati. Costituiscono cause di ineleggibilità o di revoca dei componenti dell’Organismo di Vigilanza:
i) la condanna, anche con sentenza non definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti puniti a titolo di dolo, con l’esclusione quindi dei delitti colposi, eccettuati quelli previsti e puniti dagli articoli 589 e 590 comma 3 c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sui luoghi di lavoro, nonché le contravvenzioni che comportino l’applicazione di una pena accessoria di cui all’art. 19 c.p., o previste da specifiche disposizioni di legge;
ii) in ogni caso, qualsiasi condanna, anche non definitiva, che comporti l’applicazione di una pena accessoria di cui all’art. 19 c.p. o previste da specifiche disposizioni di legge;
iii) l’applicazione di una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, l’applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale o l’applicazione di una misura di prevenzione antimafia personale o patrimoniale;
iv) la dichiarazione di interdizione o di inabilità ai sensi del codice civile, come pure il conflitto di interessi con Chugoku – Boat Italy S.p.a..
3.2 Prerogative e risorse dell’Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di soggetti appartenenti alle diverse attività aziendali, qualora si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi, e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell’attività di Chugoku – Boat Italy S.p.a..
In ogni caso, l’Organismo di Vigilanza avrà la facoltà, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di professionalità non presenti al proprio interno, o comunque nell’organigramma di Chugoku – Boat Italy S.p.a., di utilizzare la consulenza di professionisti esterni.
L’Organismo di Vigilanza, all’inizio del proprio mandato, e successivamente con cadenza annuale, presenterà al Consiglio di Amministrazione o per esso all’Amministratore Delegato di Chugoku – Boat Italy S.p.a. una richiesta di budget di spesa annuale da erogarsi da parte della stessa Chugoku – Boat Italy S.p.a. ed in particolare:
• l’Organismo di Vigilanza presenterà al Consiglio di Amministrazione o per esso all’Amministratore Delegato la richiesta di erogazione dell’importo corrispondente al budget annuale con sufficiente dettaglio delle spese e dei costi da sostenere per il corretto adempimento del mandato;
• il Consiglio di Amministrazione o per esso l’Amministratore Delegato non potrà ragionevolmente rifiutarsi di provvedere all’erogazione di tale importo, fermo restando che l’Organismo di Vigilanza lo potrà utilizzare, in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione, per gli scopi previsti dal presente Modello;
• tale importo dovrà coprire le spese che, secondo le stime, l’Organismo di Vigilanza dovrà sostenere nell’esercizio delle proprie funzioni (fermo restando che gli eventuali costi relativi alle risorse umane o materiali messi a disposizione da Chugoku – Boat Italy S.p.a. non fanno parte del budget).
3.3 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza
All’Organismo di Vigilanza di Chugoku – Boat Italy S.p.a. è affidato il compito di:
– vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del Modello e dei documenti ad esso ricollegabili da parte dei Destinatari, assumendo ogni iniziativa necessaria;
– vigilare sulla reale efficacia, efficienza ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
– verificare l’opportunità di aggiornamento ed adeguamento delle procedure rilevanti per l’osservanza del Modello, formulando al Consiglio di Amministrazione o per esso all’Amministratore Delegato le opportune relative proposte;
– segnalare al Consiglio di Amministrazione o per esso all’Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale le violazioni accertate del Modello perché si possano assumere i provvedimenti conseguenti.
Fermo restando l’obbligo di vigilanza sul rispetto del Modello e delle procedure ivi indicate attribuito all’Organismo di Vigilanza, il suo operato non è sindacabile da parte del Consiglio di Amministrazione o per esso dell’Amministratore Delegato, se non per motivi attinenti ad inadempimenti del mandato conferito.
Interlocutori “istituzionali” dell’Organismo di Vigilanza sono, evidentemente, i responsabili delle singole e diverse funzioni aziendali, che riferiscono sulle aree di rispettiva competenza.
In particolare, l’Organismo di Vigilanza di Chugoku – Boat Italy S.p.a. realizzerà le predette finalità attraverso:
– le ricognizioni delle attività aziendali, ai fini della mappatura aggiornata delle aree di rischio nell’ambito del contesto aziendale;
– la verifica dell’adeguatezza delle norme in essere in relazione ad eventuali trasformazioni, modifiche ed allargamenti dell’attività aziendale;
– la proposta al Consiglio di Amministrazione o per esso all’Amministratore Delegato delle opportune modifiche ed integrazioni delle singole Parti Speciali;
– la cura conseguentemente dell’aggiornamento delle norme di condotta delle singole Parti Speciali;
– il coordinamento con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree individuate a rischio di commissione dei reati presupposto;
– il controllo dell’effettiva presenza e della regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati;
– la segnalazione al Consiglio di Amministrazione o per esso all’Amministratore Delegato di eventuali carenze del Modello e le relative proposte di modifica o miglioramento. In tal ambito l’Organismo di Vigilanza deve ricevere costantemente informazioni sull’evoluzione delle aree di rischio, e ha libero accesso a tutta la relativa documentazione aziendale. A tal fine dovrà ricevere costantemente, da parte del Consiglio di Amministrazione o per esso dell’ Amministratore Delegato di Chugoku – Boat Italy S.p.a., le segnalazioni circa le situazioni che possano comportare rischi di illeciti;
– il coordinamento con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all’attuazione del Modello;
– ogni altro controllo, sia periodico che mirato, sul concreto svolgimento di singole operazioni, procedure o attività all’interno di Chugoku – Boat Italy S.p.a. che si renda opportuno (controlli successivi);
– la redazione e la verifica della validità delle clausole standard finalizzate all’attuazione di meccanismi sanzionatori (ad es. quelle di risoluzione dei contratti nei riguardi di partner commerciali, collaboratori o fornitori), se si accertino violazioni delle prescrizioni di cui al Decreto;
– l’Organismo di Vigilanza dovrà predisporre una relazione informativa destinata al Consiglio di Amministrazione o per esso all’Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale, con cadenza perlomeno semestrale.
Infine, e conformemente alle disposizioni di cui all’art. all’art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto, i compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all’Organismo di Vigilanza si articolano su tre differenti tipi di verifiche:
– verifiche sugli atti: l’Organismo di Vigilanza procederà a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da Chugoku – Boat Italy S.p.a. nell’ambito delle aree di rischio;
– verifiche sulle procedure: periodicamente l’Organismo di Vigilanza verificherà l’effettivo funzionamento del presente Modello;
– verifiche sulle segnalazioni e le misure: l’Organismo di Vigilanza esaminerà tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, le azioni intraprese in proposito, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l’effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello e delle ipotesi di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa dell’ente.
Dei risultati di questa attività di verifica l’Organismo di Vigilanza dovrà dare conto, seppure sommariamente, nella relazione annuale predisposta dall’Organismo di Vigilanza per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.
4. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI
4.1 Obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
Oltre alla documentazione espressamente indicata da ogni singola Parte Speciale del Modello secondo le procedure in esse contemplate, dovrà essere portata a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza ogni altra informazione attinente all’attuazione del Modello nelle aree di rischio, nonché quella relativa ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello stesso.
I responsabili delle singole funzioni aziendali, per quanto di rispettiva competenza, dovranno sempre comunicare all’Organismo di Vigilanza tutte le informazioni riguardanti:
– le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici superiori a 50.000,00 Euro;
– le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti (ivi inclusi i dirigenti) nei confronti dei quali la magistratura proceda per taluno dei Reati Presupposto;
– i provvedimenti e/o le notizie provenienti dalla Magistratura e dagli organi di Polizia Giudiziaria dai quali risulti lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per fatti in cui siano potenzialmente interessate le attività aziendali di Chugoku – Boat Italy S.p.a.;
– notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello; procedimenti disciplinari svolti, eventuali sanzioni irrogate ovvero provvedimenti di archiviazione con relative motivazioni riguardanti le violazioni ai sensi del D.L.vo 231/01;
– prospetti riepilogativi dei contratti di appalto di maggior rilevanza conclusi con Enti Pubblici.
Il Consiglio di Amministrazione o per esso l’Amministratore Delegato è tenuto a dare piena informazione all’Organismo di Vigilanza sulle questioni che rientrano nella competenza dell’Organismo di Vigilanza medesimo.
Al fine di consentire all’Organismo di Vigilanza l’efficace adempimento dei compiti che gli sono demandati, Chugoku – Boat Italy S.p.a. garantisce a tutti i Destinatari del Modello, nonché ad eventuali terzi, la facoltà di segnalare a tale organo qualsiasi illecito, anomalia o attività sospetta, in relazione alla commissione o al rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto, di cui siano venuti a conoscenza per qualsivoglia ragione.
L’Organismo di Vigilanza gestirà le informazioni, le segnalazioni e le attività di accertamento con assoluta riservatezza in modo che non possano derivarne per le parti ritorsioni, discriminazioni o ingiuste penalizzazioni.
Tutti i dipendenti di Chugoku – Boat Italy S.p.a. hanno quindi la facoltà, oltre che il dovere, di comunicare, in forma scritta, ogni informazione relativa a possibili anomalie interne od attività illecite.
Le segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, i suoi amministratori o dipendenti costituiranno illecito disciplinare. Le segnalazioni in forma anonima non saranno prese in considerazione.
L’Organismo di Vigilanza potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, provenienti da estranei alla società.
L’Organismo di Vigilanza potrà richiedere ogni genere di informazione e/o documentazione, utile agli accertamenti e ai controlli ad esso demandati, al Consiglio di Amministrazione o per esso all’Amministratore Delegato ed ai dipendenti, facendo obbligo ai soggetti indicati di ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta dell’Organismo di Vigilanza.
L’Organismo di Vigilanza verifica ed analizza le informazioni e le comunicazioni ricevute e i provvedimenti da attuare. Una volta attuati, i provvedimenti dovranno essere in linea e conformi alle previsioni dettate dal sistema disciplinare del presente Modello.
4.2 Obblighi informativi dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari
L’Organismo di Vigilanza è tenuto a specifici obblighi informativi nei confronti direttamente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
L’Organismo di Vigilanza avrà inoltre l’obbligo specifico di fornire tempestive informazioni su ogni modifica, integrazione o aggiornamento che possa interessare il Decreto.
L’Organismo di Vigilanza ha altresì il dovere di comunicare al Consiglio di Amministrazione o per esso all’Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale ogni violazione accertata nell’ambito dello svolgimento della propria attività.
Semestralmente, inoltre, l’Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione o per esso all’Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale una relazione scritta sull’attuazione del Modello.
Le informazioni e i report predisposti o ricevuti in base al Decreto devono essere conservati a cura dell’Organismo di Vigilanza per dieci anni. Tale documentazione sarà, ovviamente, a disposizione dell’Organismo di Vigilanza e di chiunque abbia titolo a prenderne visione.
5. SISTEMA DISCIPLINARE
5.1 Principi generali
L’art. 6, comma 2 lettera e), del Decreto stabilisce che deve essere introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni intervenute.
La definizione di un sistema disciplinare (da commisurarsi alla tipologia delle infrazioni) da applicarsi in caso di violazione delle previsioni del Modello, rende efficace l’azione di vigilanza e prevenzione affidata all’Organismo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l’efficacia del Modello stesso.
Il sistema disciplinare è stato redatto anche sulla base dei seguenti principi:
• differenziazione in base ai Destinatari del Modello;
• individuazione delle sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei destinatari nel rispetto delle disposizioni previste dai CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
• individuazione di procedure di accertamento delle violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni, nonché di una apposita procedura di irrogazione delle sanzioni applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione ed in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare.
In particolare, il sistema disciplinare è rivolto:
– a tutti coloro che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (inclusi anche eventuali liquidatori) di Chugoku – Boat Italy S.p.a. o di una sua unità organizzata dotata di autonomia finanziaria e gestionale;
– alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, ed in generale a tutti i dipendenti così come a tutti coloro che, a qualsiasi titolo ed ai vari livelli di responsabilità, operano nell’ambito di Chugoku – Boat Italy S.p.a. concorrendo, con i propri atti, allo svolgimento della complessiva attività aziendale, compresi i collaboratori, i partner commerciali, i fornitori.
Il presente sistema disciplinare è suddiviso in sezioni specifiche ognuna riferita ad una categoria di destinatari, tenuto conto dello status giuridico dei diversi soggetti. Il sistema disciplinare è reso pubblico e diffuso mediante affissione nei locali di Chugoku – Boat Italy S.p.a..
5.2 Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti
Le condotte tenute dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole di comportamento indicate nel presente Modello, costituiranno illeciti disciplinari.
5.3 Misure nei confronti degli amministratori
In caso di violazioni del Modello da parte degli amministratori di Chugoku – Boat Italy S.p.a., l’Organismo di Vigilanza ne informerà l’intero Consiglio di Amministrazione o per esso l’Amministratore Delegato, che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste ai sensi della normativa vigente.
5.4 Misure nei confronti di collaboratori, partner commerciali e fornitori
6. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO
Presupposto perché il Modello possa costituire esimente della responsabilità amministrativa dell’Ente è la sua efficacia, nonché la sua concreta ed effettiva applicazione.
Condizione indispensabile per garantire il concreto e costante rispetto del Modello e delle procedure dallo stesso descritte è la conoscenza dello stesso da parte di tutti i Destinatari.
Chugoku – Boat Italy S.p.a. ha pertanto adottato le iniziative che verranno descritte qui di seguito al fine di assicurare una corretta divulgazione del Modello non soltanto all’interno ma anche all’esterno della propria realtà aziendale.
6.1 Formazione del personale
Chugoku – Boat Italy S.p.a. promuove la conoscenza del Modello tra tutti i Destinatari, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e a contribuire alla sua migliore attuazione.
Ai fini dell’attuazione del Modello la formazione del personale (a cui vanno aggiunti anche gli agenti) sarà articolata secondo le seguenti modalità:
• Formazione iniziale attraverso riunioni specifiche nel periodo immediatamente successivo all’approvazione del Modello;
• Diffusione di una nota informativa interna esplicativa del Modello e delle sue funzioni;
• Pubblicazione sul sito internet di Chugoku – Boat Italy S.p.a. del Modello, nonché sull’intranet locale;
• Diffusione tramite circolare interna di materiale informativo dedicato all’argomento, con comunicazione costante e tempestiva di eventuali aggiornamenti e modifiche;
• Informativa in sede di assunzione.
6.2 Informazione dei collaboratori, dei partner commerciali e dei fornitori
PARTE SPECIALE “A”
Rapporti con la Pubblica Amministrazione e reato di “corruzione tra privati”.
1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI (ARTT. 24, 25 E 25 ter comma 1 lett. s-bis DEL DECRETO)
Per quanto concerne la presente Prima Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24, 25 e 25 ter comma 1 lett. s-bis del Decreto:
Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta).
Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che successivamente non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.
Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea.
In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti.
Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (che sarà di seguito descritta), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.
Concussione (art. 317 c.p.) e induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater)
La concussione si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.
Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si configura nel caso in cui, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. In questi casi, il privato che dà o promette il denaro o l’altra utilità è a sua volta sanzionato, sia pure con una pena minore.
Questi reati sono normalmente suscettibili di un’applicazione meramente residuale nell’ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tali forme di reato potrebbero ravvisarsi, nell’ambito di applicazione del Decreto stesso, nell’ipotesi in cui un dipendente o l’agente di una società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, costringa o induca terzi a prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).3
Fa eccezione l’ipotesi di promessa o pagamento a seguito non di costrizione, ma di induzione del privato da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, perché in tal caso il privato che cede all’induzione per assicurarsi un vantaggio commette il reato nella fattispecie meno grave.
Corruzione (artt. 318-319-320-321 c.p.)
Il reato di corruzione per l’esercizio della funzione si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia indebitamente dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità ufficio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
Il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa
Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, o in generale dietro qualsiasi utilità, compia un atto relativo alla sua funzione (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l’illegittima aggiudicazione di una commessa).
A norma dell’art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest’ultimi denaro o altra utilità.
Corruzione tra privati ( art. 2635 c.c.)
Il reato di corruzione tra privati punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori nonché coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti citati, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionando nocumento alla società.
La norma punisce anche chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate.
Sono previste ipotesi aggravate per le società quotate e per le ipotesi di distorsione della concorrenza.
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri qualora la promessa o l’offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che solleciti una promessa o la dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere, un teste od altro funzionario).
Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea), determinandolo a fornire una determinata prestazione patrimoniale.
Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.
Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.
Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto da parte dello Stato o di altro ente pubblico, arrecando danno a terzi.
In concreto, potrebbe, ad esempio, integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322bis c.p.)
Il peculato si riferisce all’atto di appropriazione di denaro o altri beni da parte di pubblici agenti che ne abbiano la disponibilità per ragioni connesse all’attività prestata.
In virtù della disposizione in esame, ricorrono i reati di peculato (art. 314), peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316), concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (artt. 317-320, 319-quater e 322, terzo e quarto comma), anche se commessi da:
1) membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
1) alle persone sopra indicate;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.
2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO
Il rischio di commissione di delitti contro la Pubblica Amministrazione è immanente in ogni attività di impresa: qualsiasi società infatti si trova, nel corso della propria ordinaria attività, ad interfacciarsi in più di un’occasione con i più disparati enti pubblici e per le più disparate ragioni (ciò avviene anche solo per la costituzione della società, con riferimento agli adempimenti formali di iscrizione e di pubblicità richiesti). I rapporti economici con partners e controparti costituiscono l’essenza stessa dell’attività di impresa.
In questa situazione, anche comportamenti e rapporti in realtà non finalizzati alla commissione di illeciti, ma caratterizzati da semplice ambiguità (si pensi a rapporti con un amministratore locale di eccessiva vicinanza, confidenzialità ed informalità) possono ingenerare sospetti, determinare l’apertura di indagini, essere insomma travisati, sia dal pubblico ufficiale coinvolto, sia da osservatori esterni.
A ciò si può aggiungere come altro elemento di delicatezza il fatto che la giurisprudenza tende ad accogliere nozioni molto ampie di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio (ossia delle qualifiche soggettive che portano alla configurazione degli illeciti in parola) con la conseguenza che anche figure appartenenti a persone giuridiche ed enti formalmente privati, in ragione dello svolgimento di attività in senso lato di pubblica rilevanza possono essere ritenuti titolari della qualifica ai fini dell’applicazione della legge penale.
Ciò detto in via generale, si deve però affermare che, per Chugoku – Boat Italy S.p.a., la valutazione della specificità delle attività aziendali, volte alla ricerca dell’eventuale sussistenza di specifiche e più intense aree di rischio, ha dato esiti tranquillizzanti.
L’attività di analisi delle attività di impresa, svolta in vista dell’elaborazione del presente Modello, ha consentito di verificare che la clientela di Chugoku – Boat Italy S.p.a., è pressoché esclusivamente privata ed è rappresentata dal mercato dei consumatori.
L’attività di analisi delle attività di impresa, svo lta in vista dell’elaborazione del presente Modello, ha consentito di verificare che la clientela di Chugoku – Boat Italy S.p.a. è rappresentata da Compagnie di Navigazione, Società di Shipmanagment, Ditte Sabbiatrici e Applicatrici, Cantieri Navali, Carpenterie, altri Operatori Portuali o di Bacino aventi sede legale in Italia e/o loro società controllate e/o collegate all’estero.
La suddetta clientela ha natura legale prevalentemente privata curata nel rapporto commerciale direttamente dal personale di Chugoku – Boat Italy S.p.a. o da agenti con i quali sono stipulati regolari contratti. Talvolta sui mercati e piazze emergenti, o dove avvengono affari di rilievo, si ricorre a Broker che curano i nuovi contatti e le relazioni con la potenziale clientela e che, nel caso di buon esito commerciale della trattativa, percepiscono una commissione di brokeraggio regolarmente fatturata.
I rapporti con i clienti sono gestiti, nella stragrande maggioranza dei casi, direttamente da dipendenti della Società: sono limitati ed episodici i casi in cui sono coinvolti agenti non legati da rapporto di lavoro dipendente con la Società.
In ogni caso, Chugoku – Boat Italy S.p.a. vigila anche sui propri agenti, per accertarsi che il loro comportamento non presenti mai anomalie. È, peraltro, tradizione della Società avvalersi esclusivamente di agenti che stabiliscano un rapporto stabile e duraturo con l’azienda.
Per il resto, Chugoku – Boat Italy S.p.a. non percepisce finanziamenti e sovvenzioni pubbliche.
Nonostante l’assenza di un alto livello di rischi specifici di commissione di illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nell’ambito dell’attività di impresa, Chugoku – Boat Italy S.p.a. comunque sottolinea che la regola fondamentale, in ogni caso in cui un esponente della Società si trovi, per qualunque ragione, ad intrattenere rapporti e contatti con la Pubblica Amministrazione deve essere la seguente:
– qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, con le persone fisiche che le rappresentano e con soggetti che in senso lato svolgono funzioni ed hanno attinenza con attività di pubblico interesse, deve essere considerato come attività potenzialmente a rischio di violazione del Modello;
– qualsiasi rapporto con partners o con controparti commerciali che abbia importanza economica rilevante o possa determinare una distorsione della concorrenza.
In particolare il processo di approvvigionamento è regolato da apposita procedura che definisce il ruolo e la responsabilità degli attori coinvolti nel processo nonché le regole generali di comportamento per le principali attività di processo.
3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO
I reati considerati, come detto, trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri, così come esponenti di enti privati o soggetti privati che tuttavia esercitano attività regolate da norme di diritto pubblico e, in generale, di pubblico interesse) o, per quanto riguarda il reato di “corruzione tra privati”, la instaurazione di rapporti a contenuto economico importante con soggetti esterni all’Azienda.
Sono pertanto da considerarsi a rischio tutte le attività aziendali che implichino l’instaurazione di un rapporto con la Pubblica Amministrazione (attività di rischio diretto) o l’instaurazione di un rapporto economico con soggetti terzi in particolare con riferimento a fornitori e clienti.
Sono poi da considerarsi allo stesso modo a rischio altre aree di attività aziendale che, pur non implicando direttamente l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, richiedono la gestione di strumenti di tipo finanziario e di pagamento e altre attività che potrebbero consentire di attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali (o a soggetti ad essi collegati) nella commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione (attività di rischio indiretto).
Costituiscono, in particolare, aree di rischio indiretto:
con riferimento alla possibilità che esse possano essere impiegate per la formazione di riserve occulte di danaro o da impiegare in ipotesi per illecite dazioni o per dissimulare simili illecite dazioni:
• le attività di amministrazione, finanza, contabilità e fiscale;
• le attività di acquisto e pagamento;
• l’assegnazione di contratti di consulenza e prestazione professionale, in particolare quando il soggetto selezionato abbia sede, operi abitualmente e sia localmente radicato nell’area in cui Chugoku – Boat Italy S.p.a. stia in quel momento operando;
• la selezione del personale;
• la nomina di dirigenti e di membri organi sociali.
4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO DIRETTO
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto – a carico di tutti i Destinatari – di:
I) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
II) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o comunque presentarsi in modo non cristallino ed essere oggetto di fraintendimento;
III) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione e di soggetti privati in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.
Nell’ambito di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione è fatto divieto in particolare di:
a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o a rappresentanti di controparti commerciali;
b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi e dalle eventuali procedure aziendali applicabili. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d’arte), o tesi a promuovere l’attività aziendale attraverso gadgets e prodotti approvati da Chugoku – Boat Italy S.p.a.. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
d) effettuare prestazioni in favore dei partner commerciali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi;
e) riconoscere compensi in favore dei collaboratori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
f) presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete o parziali a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o qualsiasi altro risultato;
g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
La gestione di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione, o con i privati quando il rapporto ha contenuto economico, deve essere improntata ai seguenti principi fondamentali:
– soggettivizzazione dell’attività: è doveroso che, per i progetti di particolare rilevanza, sia sempre individuato un responsabile dell’attività in questione, che ne segua lo svolgimento e prenda le relative decisioni;
– soggettivizzazione del rapporto: è opportuno che tendenzialmente sia solo il responsabile individuato ad interfacciarsi con il pubblico ufficiale. Certamente, devono essere esclusi rapporti soggettivamente indeterminati;
– formalità: è doveroso seguire sempre le procedure formali previste dalle norme del procedimento amministrativo ed evitare quanto più possibile rapporti informali, men che meno confidenziali con esponenti di pubbliche amministrazioni;
– tracciabilità: è doveroso lasciare tracce scritte delle principali fasi e dei contatti nel corso di un procedimento amministrativo;
– evidenza delle eccezioni: è doveroso lasciare sempre traccia scritta delle eccezioni che, per ragioni di estrema urgenza, siano operate rispetto alle procedure, con indicazione dei motivi;
– partecipazione: è doveroso organizzare le attività che comportino rischi in modo da far sì che le principali decisioni e gli atti a rilevanza esterna ad esse relative avvengano e siano perfezionati con il contributo di almeno due soggetti aziendali, per favorire il controllo reciproco ed impedire abusi.
La gestione di ogni rapporto con i clienti e fornitori deve essere improntata ai seguenti principi fondamentali:
I) è vietato porre in essere comportamenti tali da realizzare o contribuire a realizzare la fattispecie di reato sopra considerata (2635 C.c.)
II) è vietato porre in essere comportamenti non in linea con i principi etici contenuti nel presente modello o non conformi alle procedure aziendali che qui si intendono richiamate ed elaborate secondo i già citati principi di:
Soggettivizzazione dell’attività: per cui tutte le attività che comprendono la scelta, il pagamento ed in genere i rapporti coi fornitori e clienti sono svolte nel rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall’organigramma aziendale e sono riconducibili ad un preciso soggetto nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
Formalità: per cui tutte le attività che comprendono la scelta, il pagamento ed in genere i rapporti coi fornitori e clienti sono soggette a formali procedure che è fatto obbligo di seguire
Tracciabilità: per cui tutte le attività che comprendono la scelta, il pagamento ed in genere i rapporti coi fornitori e clienti possono essere ricostruite nei vari passaggi che hanno portato alla formazione della decisione
Partecipazione: per cui tutte le attività che comprendono la scelta, il pagamento ed in genere i rapporti coi fornitori e clienti si perfezionano con il contributo di almeno due soggetti aziendali, per favorire il controllo reciproco ed impedire abusi.
Evidenza delle eccezioni: è doveroso lasciare sempre traccia scritta delle eccezioni che, per ragioni di estrema urgenza, siano operate rispetto alle procedure, con indicazione dei motivi.
• gestione documentata dell’anagrafica fornitori e delle modifiche alla stessa, supportate da adeguata documentazione;
• registrazione delle fatture esclusivamente in presenza di un ordine di acquisto – adeguatamente approvato sulla base dei limiti di spesa conferiti – e dell’evidenza oggettiva del bene/servizio ricevuto, nonché del flusso autorizzativo al pagamento all’avvenuto esecuzione della prestazione del servizio/ricevimento del bene;
• tracciabilità dei pagamenti.
5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO INDIRETTO
Come detto, il Modello deve senz’altro prevedere ulteriori controlli su alcune aree di attività che, pur non essendo direttamente a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, possono tuttavia fornire l’occasione per predisporre somme di denaro da impiegare a scopi corruttivi o di conferire incarichi e vantaggi che possono mascherare illecite dazioni.
Attività di fatturazione passiva e pagamenti (mappatura per Revisori)
Chugoku – Boat Italy S.p.a. ha scelto di formalizzare accuratamente, attraverso specifiche procedure interne, tutto il ciclo degli acquisti e degli approvvigionamenti:
In particolare è revisto che la Società possa rifornirsi di beni e servizi solo attraverso il ricorso a fornitori selezionati che siano presenti nell’anagrafica fornitori. La selezione dei fornitori è fatta dopo avere raccolto informazioni sulle qualità e le caratteristiche degli stessi nonché dopo avere testato forniture di prova. E’ vietato intrattenere rapporti commerciali con fornitori non presenti all’interno dell’anagrafica fornitori. In particolare:
a) per l’acquisto di prodotti finiti da Boero Bartolomeo e Chugoku Marine Paints viene inserito un ordine di acquisto nel sistema heart profit;
b) per l’acquisto di altri prodotti/servizi non viene inserito un ordine a sistema ma, l’ordine viene fatto via email/fax con l’autorizzazione dell’amministratore delegato.
La richiesta di acquisto deve pervenire alla direzione aziendale (AD), che la valuta e, se del caso, la approva; solo dopo questo controllo, l’ordine di acquisto può essere inviato e l’acquisto può avvenire.
Per quanto riguarda la registrazione delle fatture passive, essa avviene esclusivamente in presenza di un ordine di acquisto (adeguatamente approvato come da procedura sinteticamente richiamata e sulla base dei limiti di spesa conferiti) solo dopo aver verificato la corrispondenza tra qualità e quantità della merce ricevuta con quanto indicato nell’ordine.
Nessuna fattura, con la sola esclusione di quelle di importi esigui, può essere emessa o pagata con modalità diverse rispetto alla procedura prevista e, soprattutto, con l’iniziativa di un solo soggetto, anche se si tratti di un amministratore.
In particolare: una volta che, a seguito dell’ordine, avvenga la fornitura, essa viene dapprima fisicamente verificata dall’area che la riceve;
a) segue un’ulteriore verifica di tipo documentale (su ordine, documenti di trasporto, bolle ecc.) da parte dell’area contabilità;
b) qualora emerga qualsiasi tipo di incongruenza, il pagamento viene bloccato e può essere sbloccato solo dopo la decisione del responsabile dell’area logistica ed approvvigionamenti.
Nonostante le ampie garanzie offerte dalle procedure adottate, va da sé che chiunque rilevi elementi che possano suscitare il sospetto di illecite attività in questi ambiti deve darne immediata notizia al Consiglio di Amministrazione o per esso all’Amministratore Delegato. Della segnalazione è data notizia all’Organismo di Vigilanza.
Selezione del personale
La selezione del personale è del tutto episodica, stante l’esiguo numero di persone che compongono l’organizzazione aziendale della Società: essa è comunque compiuta dalla funzione del personale di Boero sempre con l’espressa approvazione dell’Amministratore Delegato della Società Chugoku – Boat Italy S.p.a..
Nella selezione del personale la Società evita ogni discriminazione di trattamento a qualsiasi titolo, applicando in qualsiasi circostanza le prescrizioni del Codice Etico.
Incarichi a consulenti e professionisti esterni
Gli incarichi a liberi professionisti consulenti e collaboratori esterni, che comportino emolumenti superiori ad Euro 10.000,00 (importo riferito non alla singola prestazione, ma all’insieme dei corrispettivi da versarsi in favore di un singolo consulente nell’arco temporale di 12 mesi) e non rientrino nei rapporti contrattuali consolidati e continuativi, sono assegnati dall’Amministratore Delegato o comunque devono essere da questi approvati.
Nomina di amministratori e di membri degli altri organi sociali
Le delibere di nomina degli amministratori e dei membri degli altri organi sociali devono sempre dare conto, seppur sinteticamente, delle ragioni che hanno condotto alla scelta di quel determinato soggetto.
3 Note sulla nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio Buona parte delle fattispecie elencate negli artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01 sono configurabili come reati “propri”, in quanto possono essere integrati solo in rapporti in cui almeno uno dei due soggetti sia dotato della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.), è pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria, formando o concorrendo a formare la volontà sovrana dello Stato o di altro Ente pubblico presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni autoritarie (deliberanti, consultive o esecutive). Deve invece considerarsi incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) chi, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, manca dei poteri tipici di quest’ultima, purché non svolga semplici mansioni di ordine né presti opera meramente materiale.
Al riguardo, la giurisprudenza ormai consolidata ha precisato che, ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, occorre verificare se la relativa attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta in concreto al perseguimento di interessi collettivi, restando irrilevanti la qualificazione e l’assetto formale dell’Ente per il quale il soggetto presta la propria opera.
PARTE SPECIALE “B”
Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
1. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI GRAVI E GRAVISSIME IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO)
L’art. 25-septies del Decreto, introdotto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, e sostituito dall’art. 300 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha esteso la responsabilità amministrativa dell’Ente anche ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In proposito, si deve evidenziare che il citato Testo Unico, oltre a riformare e riorganizzare in maniera sistematica la vasta disciplina esistente in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ha appunto esteso la responsabilità amministrativa dell’Ente alle ipotesi di reato in esame, e dettato alcune norme specifiche in merito alla predisposizione del Modello.
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da:
a. soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni; b. soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 123 a Euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309 a Euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, comma 2 lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro che abbiano determinato una malattia professionale.
*****
È opportuno precisare che non tutti gli episodi di omicidio colposo o di lesioni personali colpose gravi o gravissime possono essere il presupposto della responsabilità amministrativa: infatti, ai sensi dell’art. 27-septies in esame, rilevano solo quei fatti in cui la condotta colposa che abbia determinato il danno all’incolumità fisica di qualcuno sia consistita nel mancato rispetto di una o più norme di legge o regolamento poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. È altresì necessario precisare, ai sensi dell’art. 583 comma 1 c.p., che la lesione personale è da considerarsi “grave” se:
(i) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni;
(ii) il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione è invece considerata “gravissima”, ai sensi del medesimo art. 583 comma 2 c.p., se dal fatto deriva:
(i) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
(ii) la perdita di un senso;
(iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà dell’uso della parola;
(iv) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. Per quanto attiene al regime sanzionatorio introdotto dal Decreto in relazione ai reati in esame, si distinguono tre diversi gradi di gravità dell’illecito, e quindi della sanzione applicabile all’ente. In particolare:
(i) nel caso di omicidio colposo determinato dalle violazioni più gravi indicate dall’art. 55 comma 2 del Testo Unico (consistenti, sommariamente, nell’omessa redazione o nell’inadeguata redazione del documento di valutazione dei rischi imposto dalla legge in aziende le cui attività sono caratterizzate da particolare pericolosità), la sanzione pecuniaria è di 1000 quote; la sanzioni interdittive vanno da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno;
(iii) nel caso di lesione colposa grave o gravissima, la sanzione pecuniaria massima è di 250 quote; le sanzioni interdittive non superano i sei mesi.
*****
2. DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE
In considerazione della finalità delle fattispecie in esame, risulta di tutta evidenza come ogni attività di impresa costituisca un rischio, sotto tale profilo, tanto per chi la esegue quanto per la collettività in generale. Immediata conseguenza di tali premesse è che devono ritenersi destinatari della presente Parte Speciale, in aggiunta ai Destinatari del Modello:
– tutti i soggetti che svolgono funzioni e ricoprono incarichi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (a titolo esemplificativo, i procuratori del datore di lavoro, i responsabili per la sicurezza, i medici competenti, gli addetti alle emergenze, ecc.); – i prestatori esterni di servizi che operino all’interno delle aree aziendali (inclusi i lavoratori interinali o di cooperative che operino anche occasionalmente);
– gli autisti, autotrasportatori, e simili che accedono alle aree aziendali per effettuare operazioni di carico e scarico merci; – altri collaboratori, anche solo occasionali; – i visitatori degli uffici e, in generale, di tutte le aree ove si svolge l’Attività.
3. FINALITÀ DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE
Si deve anzitutto evidenziare che i delitti di cui alla presente Parte Speciale, a differenza di tutti gli altri previsti dal Decreto, non consistono in condotte illecite volontarie; essi sono integrati da condotte meramente colpose, e quindi involontarie. Nel caso di lesioni colpose, quindi, nessuno vuole la realizzazione dell’evento lesivo: esso avviene per causa di un’omissione precedente circa il rispetto delle norme antinfortunistiche determinata da colpa (ossia da negligenza o imprudenza o imperizia), ma non dalla volontà di cagionare quell’evento. La presente Parte Speciale ha quindi la finalità di prevenire questo tipo di reati, attraverso la previsione di una serie di misure organizzative interne che mirino all’assunzione puntuale ed esaustiva di tutti i rimedi e di tutte le misure imposte dalla legge e dai regolamenti per la piena tutela della sicurezza del lavoro e la riduzione al minimo del rischio che si possano verificare omissioni e carenze in questo ambito di attività. La presente Parte Speciale persegue, quindi, cinque differenti finalità, tutte organicamente strumentali alla tutela della sicurezza:
1) Organizzare e definire la struttura organizzativa dei soggetti aziendali dedicati alla cura della salute e della sicurezza sul lavoro;
2) Dettare principi e regole di condotta generali, per l’azienda, per tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, per i soggetti che ricoprono ruoli attivi nella gestione della sicurezza del lavoro;
3) Organizzare e regolare tutte le attività aziendali volte agli adempimenti richiesti, in tema di sicurezza del lavoro, dal Testo Unico, nonché da ogni altra norma di legge e regolamento;
4) Organizzare e regolare tutte le attività relative alla continuativa valutazione dei rischi intrinseci nell’attività aziendale e della correttezza e/o attualità delle valutazioni esistenti;
5) Organizzare le attività volte al costante adeguamento ed aggiornamento delle misure e degli strumenti della tutela aziendale della sicurezza e della salute del lavoro, sia con riferimento alle novità legislative, sia alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia.
In particolare, nel perseguire le finalità sopra elencate, Chugoku – Boat Italy S.p.a. si propone di regolamentare ed indirizzare l’adempimento degli obblighi giuridici in relazione:
a) al rispetto degli standard tecnici di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, piani di emergenza interni, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni affinché il lavoro sia svolto dai lavoratori in sicurezza; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
Il presente Modello si propone inoltre espressamente di:
– prevedere misure e metodi idonei a monitorare: (i) lo stato complessivo del sistema di tutela della sicurezza da parte di Chugoku – Boat Italy S.p.a., (ii) la persistente adeguatezza delle misure assunte, e (iii) l’insorgere di nuove esigenze di tutela;
– prevedere l’estensione del sistema disciplinare già esistente anche alle carenze, alle omissioni ed alle violazioni in materia antinfortunistica.
4. SOGGETTI DEDICATI A COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA
I soggetti che hanno un ruolo di rilevo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro ai sensi del D.L.gs 81/08 sono:
1. Datore di lavoro, per i compiti da questo non delegabili;
2. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
3. Medico competente;
4. Dirigenti;
5. Preposti;
6. Lavoratori.
Si deve avere presente che la struttura dell’organizzazione del sistema di prevenzione, all’interno della Società, è il seguente. Il Datore di Lavoro è l’Amministratore Delegato in quanto dotato dei poteri decisionali e di spesa. Il Datore di Lavoro ha poi provveduto ad individuare, conformemente alle disposizioni del Testo Unico, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Il RSPP è dotato delle competenze e dei poteri necessari per l’assolvimento dei propri compiti. I Preposti sono stati adeguatamente formati.
Il medico competente conosce gli impianti della società e le attività che ivi si svolgono, procede alla sorveglianza sanitaria e controlla l’idoneità dei lavoratori alle loro mansioni in piena autonomia con le modalità prescritte dalla legge.
5. POLITICA AZIENDALE DELLA SICUREZZA
Chugoku – Boat Italy S.p.a. ha da tempo codificato i principi generali cui intende conformarsi nell’affrontare la questione della tutela della sicurezza e della salute del lavoro. La Società considera la tutela della salute e della sicurezza non semplicemente un obbligo di legge, ma un dovere morale. Chugoku – Boat Italy S.p.a. ritiene infatti che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresenti una concreta possibilità di crescita per l’impresa stessa e per i suoi lavoratori. In tal senso, la Società si impegna da sempre a garantire ai propri dipendenti condizioni di lavoro rispettose della dignità umana ed ambienti di lavoro sicuri, sviluppando tra i lavoratori la consapevolezza dei rischi legati all’esercizio dell’Attività, e promuovendo l’adozione di comportamenti responsabili e conformi alle disposizioni normative da parte di tutti, dipendenti e collaboratori. Chugoku – Boat Italy S.p.a. svolge quindi la propria attività di impresa nel pieno rispetto dei principi di salvaguardia dell’integrità psico-fisica dei propri lavoratori e fonda la propria politica aziendale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui seguenti obiettivi:
– la diminuzione nel tempo della frequenza e della gravità dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali, al minimo livello tecnicamente raggiungibile;
– l’adozione, in ogni scelta tecnica ed organizzativa, delle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare i rischi, o per ridurli a livelli accettabili;
– il mantenimento nel tempo dei livelli di sicurezza desiderati, compatibilmente con la gestione ottimale dei costi della sicurezza, anche attraverso l’impiego efficiente e pianificato delle risorse umane, tecnologiche e materiali in possesso dell’impresa.
A tal fine, Chugoku – Boat Italy S.p.a. ha fatto del costante aggiornamento degli strumenti e delle tecnologie messe a disposizione dei propri dipendenti per l’esercizio delle attività aziendali uno dei principi cardine della propria attività d’impresa. Per perseguire gli obiettivi che caratterizzano la propria politica aziendale, Chugoku – Boat Italy S.p.a. si impegna:
• a rispettare la normativa vigente e quella che entrerà in vigore in futuro, in materia di tutela della salute e della sicurezza;
• ad assicurare comprensione, attuazione e sostegno della propria politica a tutti i livelli aziendali al fine di garantire la partecipazione al sistema in funzione delle competenze e delle responsabilità di ciascuno, nella consapevolezza che per il raggiungimento degli obiettivi indicati è necessario l’impegno di tutti;
• a valorizzare la formazione e l’opera di tutte le persone direttamente impegnate nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, conferendo alla specifica funzione aziendale l’importanza che merita, con la consapevolezza che il perseguimento degli obiettivi indicati necessiti di idonee competenze tecniche e gestionali;
• a valorizzare le competenze specifiche di tutti i lavoratori, fornendo ad essi la necessaria informazione e formazione sui rischi e sulle misure di eliminazione o riduzione degli stessi, riconoscendo che i principali artefici del miglioramento dei livelli di sicurezza in azienda sono i lavoratori stessi;
• a pretendere da parte di tutto il personale che opera in azienda, interno ed esterno, il rispetto della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di tutte le disposizioni interne che l’azienda ha stabilito o stabilirà, con l’obiettivo di migliorare e mantenere i livelli di sicurezza;
• a promuovere l’applicazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza anche mediante richiesta che ogni dipendente segnali eventuali carenze o anomalie di funzionamento di macchine, attrezzature di lavoro o dispositivi di sicurezza, che possano causare dei danni alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori, nonché eventuali violazioni alle vigenti disposizioni normative ed alle disposizioni interne.
6. PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
Per dare attuazione concreta ai principi della propria politica di sicurezza, Chugoku – Boat Italy S.p.a.
– fornisce ai soggetti coinvolti nell’attività aziendale regole di comportamento sia generali che specifiche, con riferimento a particolari attività; – valuta costantemente i rischi esistenti con riferimento alle diverse attività aziendali; – prende in considerazione, ponendovi grande attenzione e stabilendo le procedure del caso, anche i casi e le situazione che eccedono l’ordinaria attività aziendale.
7. PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA GENERALI
Chugoku – Boat Italy S.p.a. ritiene opportuno ricordare anzitutto quali siano, in generale, le regole di condotta generali che devono in ogni caso caratterizzare il comportamento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività dell’azienda. La Società, anzitutto, con riferimento alla materia della sicurezza sul lavoro, di igiene e di tutela della salute dei lavoratori, si attiene ai seguenti principi generali:
– conforma l’organizzazione e l’esercizio della propria attività industriale al più rigoroso rispetto di tutta la normativa elaborata in materia ed assicura la realizzazione di un efficace, idoneo e competente sistema per la gestione, l’esecuzione e l’aggiornamento delle attività e delle tematiche relative alla materia;
– cura la redazione e la diffusione di regolamenti e comunicazioni interne, recanti ogni ulteriore e necessaria disposizione in merito ai comportamenti ed alle cautele che devono essere seguite dai lavoratori;
– mette a disposizione dei lavoratori adeguati dispositivi di protezione, curando che essi siano sempre aggiornati secondo lo stato dell’arte e delle conoscenze in materia;
– cura, attraverso i soggetti preposti alle diverse aree, che siano effettivamente impiegati, secondo le modalità richieste da manuali di istruzioni ed altre disposizioni, tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione previsti, prevedendo che assuma natura di illecito disciplinare il loro mancato utilizzo;
– identifica e delimita negli impianti e nelle aree di pertinenza aree di particolare pericolo per la sicurezza, limitandone l’accesso solo ai soggetti autorizzati;
– cura che esistano procedure interne che prevedano, da un lato, il periodico aggiornamento del documento sulla valutazione dei rischi, dall’altro, il suo pronto aggiornamento in caso di rilevanti modifiche organizzative delle attività di lavoro;
– cura che esistano procedure interne sulle regole di comportamento in caso di emergenza;
– prevede che il datore di lavoro in materia di sicurezza, il Dirigente e i Preposti siano forniti di tutti i poteri per l’effettivo esercizio dell’attività di vigilanza e di prevenzione;
– cura che siano esaustivamente adempiuti tutti gli obblighi di formazione ed informazione previsti dal Testo Unico e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
– predispone una scheda che consenta ad ogni lavoratore di segnalare fasi di lavoro o strumenti di lavoro che si presentino rischiosi o carenti dal punto di vista della tutela della sicurezza sul lavoro;
– cura che fornitori, appaltanti, prestatori d’opera ed ogni altro soggetto terzo rispetto alla società, nell’esecuzione di opere e nella prestazione di servizi a favore della società, rispettino le norme di sicurezza sul lavoro con lo stesso livello di rigore che deve essere seguito dai dipendenti di Chugoku – Boat Italy S.p.a.;
– cura la valutazione dei rischi chimico, da rumore, da vibrazioni, nonché dei nuovi ed ulteriori rischi indicati e previsti dal Testo Unico quali, a titolo esemplificativo, lo stress da lavoro correlato.
È fatto obbligo a tutti i Destinatari del Modello di porre in essere le seguenti condotte:
– rispettare rigorosamente ogni legge ed ogni regolamento dettato in materia di sicurezza sul lavoro, di igiene e di tutela della salute dei lavoratori;
– rispettare, con lo stesso rigore, ogni regolamento ed ogni disposizione interna relativi alle stesse materie;
– seguire scrupolosamente le indicazioni ed i divieti eventualmente presenti su cartelli e comunicazioni interne;
– impiegare, secondo quanto previsto dai manuali di istruzioni, indicazioni del produttore, indicazioni dell’azienda ecc., tutti i dispositivi di protezione presenti su macchinari e strumentazioni;
– rispettare le delimitazioni di aree di lavoro ritenute pericolose, accedendovi solo se autorizzati;
– partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla società ed attenersi alle informazioni e ai documenti informativi relativi alla sicurezza sul lavoro ricevute da superiori e preposti;
– non impiegare strumenti di lavoro o di protezioni diversi da quelli forniti dall’azienda;
– per quanto riguarda i terzi prestatori d’opera o di servizi, non impiegare strumenti e dispositivi di protezione e sicurezza di proprietà di Chugoku – Boat Italy S.p.a.;
– per quanto riguarda i lavoratori interinali e di cooperative, attenersi alle istruzioni loro impartite dal loro datore di lavoro, sulla base delle informazioni fornite da Chugoku – Boat Italy S.p.a. , conformemente al DUVRI e ai sensi del Testo Unico.
Con riferimento al RSPP, ai Preposti, spetta loro, per quanto di rispettiva competenza:
– garantire un monitoraggio periodico dei rischi emergenti, che consenta che la relativa valutazione sia via via aggiornata e attualizzata a nuovi profili di rischio; – far sì che i risultati del monitoraggio si traducano a) nell’assunzione di nuove ed idonee misure di sicurezza e nel miglioramento di quelle esistenti; b) quando necessario, in appositi documenti cui sia data corretta diffusione in azienda tra i soggetti interessati; c) nell’emissione delle necessarie direttive ed istruzioni che siano diffuse presso i soggetti interessati; – curare che la loro valutazione dei rischi si fondi su criteri obiettivi, in linea con la letteratura scientifica in materia;
– riferire immediatamente agli amministratori e all’Organismo di Vigilanza, l’esistenza di anomalie e/o di situazioni di rischio;
– riunirsi periodicamente al fine di coordinare le rispettive attività e garantire il coinvolgimento delle diverse funzioni aziendali sui temi legati alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro; – proporre l’assunzione di sanzioni disciplinari nei confronti di chiunque non rispetti la normativa e/o le disposizioni interne in materia di sicurezza sul lavoro.
8. REGOLE DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE
Le norme sopra elencate sono integrate da ogni altra disposizione che venga emessa da ciascuno dei soggetti con compiti rilevanti in tema di sicurezza, che contenga istruzioni necessarie al compimento di specifiche attività o all’uso di determinati strumenti. Anzitutto, e conformemente alle disposizioni di cui al Testo Unico, Chugoku – Boat Italy S.p.a. ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi relativamente a tutte le Attività, che siano svolte all’interno della propria sede, del Laboratorio, e di tutti gli altri luoghi in generale dove la Società svolge la propria attività. I risultati di tale analisi, unitamente alle procedure predisposte ai fini dell’eliminazione, o quanto meno della riduzione dei rischi, sono confluite nel documento Valutazione dei Rischi, predisposto conformemente a quanto previsto dal Testo Unico. Tale valutazione è stata compiuta dalla Società, in collaborazione con il RSPP e il Medico Competente. A tale documento Chugoku – Boat Italy S.p.a. ha inoltre affiancato tutta una serie di procedure, standardizzate e diffuse tra tutti i dipendenti della Società, in materia di sicurezza. Tali procedure sono state elaborate tenendo conto in particolare delle differenti attività poste in essere da Chugoku – Boat Italy S.p.a. nell’esercizio della propria impresa, e che consistono specificamente in: (i) attività amministrative, commerciali e di rappresentanza (nella Sede); (ii) attività di analisi e ricerca (nel Laboratorio); e (iii) attività di controllo delle attività di verniciatura e pitturazione e relativa assistenza tecnica (nei Cantieri). Anzitutto, conformemente alle disposizioni di legge, per ciascuna unità operativa, e quindi sia per la Sede, che per il Laboratorio, che per i Cantieri e, in generale, tutti gli uffici dove svolge la propria Attività, Chugoku – Boat Italy S.p.a. ha elaborato i documenti denominati “Check Up e Schede di Rischio” che contengono l’analisi dei singoli fattori di rischio per il relativo ambiente di lavoro, con indicazione specifica di osservazioni, necessità di eventuali interventi correttivi, programmi degli interventi, e valutazione finale del relativo fattore di rischio.
La documentazione relativa a ciascuna unità operativa (Sede, Laboratorio, Cantieri) viene conservata presso di questa. Chugoku – Boat Italy S.p.a. mette a disposizione di tutti i propri dipendenti la documentazione relativa alle procedure adottate in materia di protezione e prevenzione attraverso la pubblicazione di tali documenti sull’intranet della Società.
9. VALUTAZIONE DEI RISCHI ESISTENTI
Presupposto necessario ed imprescindibile per un’efficace attività di prevenzione dei rischi per la salute e per la sicurezza del lavoro è un’effettiva, approfondita e continuativa rilevazione e valutazione dei rischi esistenti nell’organizzazione aziendale. Chugoku – Boat Italy S.p.a. ha sempre tenuto presente il problema e l’ha sempre accuratamente affrontato, adeguandosi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/08, alle norme, ai regolamenti ed alle circolari successivamente emanate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, da ultimo, procedendo alla riorganizzazione, alla revisione e all’aggiornamento delle valutazioni dei rischi e delle procedure ai sensi delle nuove ed ulteriore disposizioni introdotte. In occasione infatti dell’entrata in vigore della norma citata, Chugoku – Boat Italy S.p.a. ha provveduto al riesame delle valutazioni dei rischi relativi all’esercizio delle attività aziendali, al riesame e all’aggiornamento delle procedure già in atto, così come alla revisione e all’aggiornamento di tutta la relativa documentazione. La dimostrazione è offerta dall’ampio apparato documentale già esistente, nonché dal nuovo materiale elaborato alla luce dei principi e delle disposizioni di cui al Testo Unico. Sotto tale profilo, il documento fondamentale è anzitutto il Documento di Valutazione dei rischi previsto dal Testo Unico. Esso è stato elaborato dal datore di lavoro con il supporto tecnico ed il coinvolgimento diretto del RSPP, del Medico Competente, dell’RLS e dei lavoratori. A questo documento – che costituisce la base del programma di prevenzione e protezione in uso presso la Società – si affiancano ulteriori e più specifici documenti, riguardanti particolari tipologie di rischio e/o di attività, tenuto conto delle differenti attività aziendali poste in essere nelle varie unità operative: attività amministrative e commerciali negli uffici, attività di analisi e ricerca nel Laboratorio e attività di supporto e assistenza tecnica alla verniciatura nei Cantieri. Chugoku – Boat Italy S.p.a. ha infatti regolamentato attraverso specifiche procedure le attività del proprio settore di ricerca e di consulenza nei Cantieri, ossia quelle astrattamente più esposte al rischio di incidenti. Conformemente alle nuove disposizioni introdotte dal Testo Unico, parte del Documento di Valutazione dei Rischi è altresì dedicata all’analisi delle nuove tipologie di rischi dallo stesso introdotte, quali, ad esempio, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, radiazioni non ionizzanti, agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto, stress da lavoro correlato. Peraltro la Società è ben consapevole che la redazione di quei documenti (e la valutazione dei rischi che li ha preceduti) non conclude il suo compito: decisivo è, per l’appunto, che l’attività di valutazione sia costante e continuativa, sempre pronta a rilevare nuove aree di rischio rese evidenti da nuove conoscenze tecnico-scientifiche o conseguenti a modificazioni dell’attività aziendale (nuovi procedimenti e metodi di lavoro, nuovi macchinari, nuove sedi ecc.), così come a verificare elementi di carenza e di insufficienze nelle misure già esistenti. Lo stesso Documento, ed i suoi eventuali aggiornamenti, sono comunque all’ordine del giorno di ciascuna delle riunioni periodiche organizzate in relazione alla sicurezza. Anche in tutte queste attività, l’attività del datore di lavoro è coadiuvata e supportata dal RSPP, dal Medico Competente e prevede la previa consultazione del RLS. Altro profilo fondamentale è dato dalla valutazione di eventuali rischi sanitari. Ruolo fondamentale, al riguardo, è ovviamente svolto dal Medico Competente e dall’archivio della documentazione medica. La documentazione sanitaria è conservata, nel rispetto delle normative in tema di tutela della privacy,dal Medico Competente. Il Medico Competente provvede, tra l’altro a: (i) a redigere con cadenza annuale una relazione sulla salute dei lavoratori, (ii) a fornire informazioni utili al fine della verifica degli ambienti di lavoro; (iii) a effettuare con cadenza almeno annuale sopralluoghi negli ambienti di lavoro, redigendone poi apposito verbale. La Società cura inoltre che vengano predisposte periodicamente, con cadenza annuale, relazioni sull’andamento degli infortuni, sulle loro cause e sulle circostanze in cui si sono verificati. Chugoku – Boat Italy S.p.a. ha inoltre predisposto, di concerto con il Medico Competente, un programma di sorveglianza sanitaria. Ovviamente, in casi di particolare gravità e comunque in ogni occasione in cui lo reputi opportuno, il Medico Competente può ed anzi deve provvedere senza indugio a segnalare i dati e le notizie di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio della propria attività. Quanto infine ai Cantieri, Chugoku – Boat Italy S.p.a. elabora un docuemnto di sicurezza specifico (DVRS o POS) che contiene tutte le prescrizioni di sicurezza nel caso in cui la Società offre consulenza ai propri clienti nell’ambito dei Cantieri. Il Documento di Sicurezza tiene conto delle prescrizioni di cui al Testo Unico, nonché del Documento di Valutazione dei Rischi predisposto dalla Società, e costituisce il documento con cui la Società ottempera agli obblighi di valutazione dei rischi, individuazione delle misure di prevenzione e protezione, informazione e coordinamento relativi al contratto di appalto o contratto d’opera in virtù dei quali alcuni dipendenti di Chugoku – Boat Italy S.p.a. si trovano ad operare all’interno di cantieri di società terze.
Tale documento di sicurezza è in possesso al referente dell’appalto per la Società, che ne fornisce copia al personale impiegato presso il cantiere.
10. CASI PARTICOLARI E/O STRAORDINARI RISPETTO ALL’ATTIVITÀ AZIENDALE ORDINARIA
Per questa ragione, Chugoku – Boat Italy S.p.a. ha provveduto ad analizzare i rischi (ed a redigere i relativi documenti in materia di prevenzione e protezione) anche con riferimento a casi di emergenza, primo soccorso, incendio. Chugoku – Boat Italy S.p.a. ha formalizzato tutte le procedure adottate per fronteggiare i casi di emergenza.
11. DOCUMENTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Altro punto fondamentale del sistema di gestione interno della sicurezza sono la registrazione e la verbalizzazione delle principali attività compiute, con la conseguente loro tracciabilità, quanto a soggetti coinvolti e contenuti. La tracciabilità delle attività svolte garantisce una forma di autocontrollo sulle stesse e consente la possibilità di una più agevole lettura di insieme e di verifica dell’attività aziendale di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Tutti i soggetti che ricoprono ruoli rilevanti in materia sono dunque tenuti a procedere alla verbalizzazione, seppure in via sintetica, dello svolgimento delle principali attività (riunioni, emissione di nuove direttive e circolari ecc.). Chugoku – Boat Italy S.p.a. ha già previsto la verbalizzazione e relativa documentazione delle procedure finalizzate alla formazione ed informazione tanto dei lavoratori già esperti, quanto dei lavoratori neo assunti e di quelli cui siano state assegnate nuove e differenti mansioni. Allo stesso modo, Chugoku – Boat Italy S.p.a. ha già proceduto a descrivere dettagliatamente su supporto documentale tutte le procedure previste in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tanto per quanto attiene allo svolgimento ordinario dell’attività lavorativa, quanto per la gestione dei casi eccezionali e di emergenza (incendi, primo soccorso, ecc.).
Tutta la documentazione di cui sopra è custodita in appositi archivi cartacei e/o informatici, istituiti presso ciascuna unità operativa di Chugoku – Boat Italy S.p.a.. Tali archivi si devono ritenere accessibili per chiunque vi abbia titolo.
12. DIVULGAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Aspetto fondamentale per un’efficace attività di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è costituito dalla previsione di ogni iniziativa utile a garantire forme efficaci ed esaustive di formazione ed informazione dei dipendenti e di ogni altro soggetto interessato sui temi necessari perché ciascuno abbia ogni conoscenza utile per tenere la migliore e più sicura condotta in ogni occasione. Si è poi già detto dell’importanza fondamentale, per un’effettiva e quanto più efficace prevenzione in materia di sicurezza, del coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nell’attività aziendale. Decisiva al riguardo è l’esistenza di un costante scambio di informazioni tra tutti i soggetti aziendali interessati alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Chugoku – Boat Italy S.p.a., con il possibile contributo di tutti i soggetti che hanno funzioni e compiti in materia di sicurezza, stabilisce le forme ed i modi per garantire:
• l’efficace formazione ed informazione dei lavoratori e di tutti gli altri soggetti coinvolti nell’attività aziendale;
• il contributo conoscitivo e di esperienza da parte dei lavoratori, quotidianamente impiegati nelle lavorazioni e nelle attività aziendali.
Quanto al primo punto, sono già state previste ed espressamente disciplinate attività di:
– formazione collettiva e collegiale una tantum o su base periodica (riunioni periodiche per i lavoratori già in servizio);
– formazione individuale, all’ingresso in azienda ed in caso di cambio di mansioni;
– accesso di tutti i soggetti interessati alla documentazione in materia di sicurezza.
Chugoku – Boat Italy S.p.a. prevede forme di coinvolgimento sulla base di
– riunioni periodiche con i lavoratori ed i loro rappresentanti,
– possibilità di segnalazioni di disfunzioni e carenze con la predisposizione e la messa a disposizione dell’apposita scheda c.d. di segnalazione anomalie.
Le segnalazioni di disfunzioni devono essere indirizzate al RSPP. Sia delle schede di formazione, sia delle segnalazioni di anomalie è tenuta raccolta cronologica presso l’unità operativa cui le segnalazioni e le schede si riferiscono.
13. CONTROLLO E RIVALUTAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA INTERNO
L’azione aziendale in tema di sicurezza sul lavoro deve essere dinamica e continuativa, per garantire la possibilità di un costante ed efficace aggiornamento delle misure di tutela, così come il mantenimento di un loro livello ottimale. A tal proposito, è fondamentale che un’azienda non solo adotti tutte le misure necessarie per la tutela della sicurezza, ma che essa provveda anche al controllo ed alla vigilanza sulla loro efficacia. Questo controllo si deve svolgere su un doppio livello:
– primo livello: costante e continuativo, insito nell’azione dei soggetti aziendali con compiti in tema di sicurezza, che devono svolgere la propria attività rispettando scrupolosamente tutte le norme contenute nella presente Parte Speciale e tenendo sempre presente l’efficacia delle loro iniziative e la reale tutela di ogni aspetto rilevante della sicurezza;
– secondo livello: riesame interno attraverso forme di rivalutazioni e controlli periodici, svolti da controllori interni.
PARTE SPECIALE “C”
Reati contro il patrimonio commessi mediante frode
1. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, REIMPIEGO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)
La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, richiamati dalla disposizione di cui all’art. 25-octies del Decreto.
Quest’ultima norma, introdotta dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di “Attuazione della direttiva 2005/60/Ce concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2007/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, stabilisce: “In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni”.
Si provvede qui di seguito a una breve descrizione dei reati indicati nell’art. 25-octies del Decreto:
Ricettazione (art. 648 c.p.)
Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.
Il reato si configura solo nel caso in cui l’agente non abbia preso parte al delitto precedente.
Per acquisto si deve intendere ogni negozio, oneroso o gratuito, idoneo al trasferimento della cosa nella sfera patrimoniale dell’acquirente.
Per ricezione deve intendersi ogni conseguimento di possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.
L’occultamento, infine, si attua con il semplice nascondimento del bene proveniente da delitto.
La ricettazione, inoltre, può realizzarsi in tutti i casi in cui vi sia un’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o nell’occultamento della cosa.
In quest’ultimo caso, il delitto si consuma per il solo fatto di essersi il colpevole intromesso allo scopo di fare acquistare, ricevere od occultare la cosa di provenienza delittuosa, senza che sia necessario che l’intromissione abbia raggiunto il fine propostosi dall’agente.
Per espressa disposizione del comma 3 dell’art. 648 c.p., la ricettazione ricorre anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengano, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità.
Riciclaggio (art. 648-bis)
Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, anche in questa fattispecie al di fuori dei casi di concorso nel reato precedente, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo tale da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Ai sensi del secondo comma dell’art. 648-bis c.p. la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale
La condotta può atteggiarsi in due modi:
i. nel sostituire o trasferire denaro, beni e altre utilità provenienti da delitto non colposo (è il caso di chi, ad esempio, esporta all’estero denaro o valori e li cambi con moneta o valori diversi);
ii. nel compiere operazioni su denaro, beni ed altre utilità;
ciò quando queste condotte siano poste in essere allo scopo di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui chiunque, sempre fuori dei casi di concorso di reato e dei casi di ricettazione e riciclaggio, impiega consapevolmente in attività economiche o finanziarie, beni o altre utilità provenienti da delitto.
La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l’avere una portata particolarmente ampia, potendosi intendere qualunque forma di utilizzazione di denaro beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi risultato utile per l’agente.
2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO
Nell’espletamento di ogni attività nell’ambito aziendale, e più specificamente nello svolgimento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi sia ai principi indicati nel Codice Etico, sia alle procedure adottate.
In particolare, la Società impone specificamente a tutti i Destinatari di attenersi ai seguenti principi:
• astenersi da comportamenti tali da integrare alcuna violazione di legge, ivi includendo le fattispecie di reato sopra descritte;
• astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé violazioni di legge, ovvero fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
• astenersi dal procedere a qualsivoglia transazione ed operazione relativa a somme di denaro o beni qualora vi siano, nelle circostanze dell’operazione o nelle caratteristiche della controparte, elementi che lascino supporre la provenienza illecita dei beni e del denaro in questione;
• tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori, clienti e partners commerciali, anche stranieri;
• rifornirsi di beni e servizi solo attraverso il ricorso ai fornitori selezionati che siano inseriti nell’anagrafica fornitori;
• selezionare i fornitori dopo avere raccolto informazioni sulle qualità e le caratteristiche degli stessi (si potrà fare riferimento anche ad ulteriori indici e parametri quali, a titolo esemplificativo, la presenza o meno di certificazioni), nonché dopo avere testato forniture di prova;
• selezionare ed identificare i clienti anche mediante la collaborazione di consulenti esterni;
• valutare in maniera continuativa l’operato e le caratteristiche dei clienti, segnalando alla Direzione Commerciale di Chugoku – Boat Italy S.p.a. eventuali anomalie;
• non intrattenere rapporti commerciali con fornitori/clienti/partner non presenti all’interno dell’anagrafica fornitori/clienti, ovvero con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l’appartenenza diretta od indiretta ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
• registrare ogni movimentazione bancaria nei sistemi informativi al fine di consentire il controllo giornaliero da parte dell’Ufficio Tesoreria e la relativa registrazione contabile di tali dati;
• effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, attraverso la registrazione di ogni movimento nei Sistemi Informativi di Tesoreria;
• nel caso di pagamenti in contanti (che costituiscono comunque un’ipotesi remota nella prassi della Società e circoscritta ad importi di esiguo valore), verificare l’esattezza della documentazione attestante gli avvenuti pagamenti ricevuti.
• acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato di tali beni o servizi, senza avere prima effettuato le necessarie verifiche sulla loro provenienza;
• acquistare beni o servizi da fornitori che non siano registrati nell’anagrafica della Società;
• effettuare il trasferimento di denaro, beni o altra utilità quando vi sia sospetto che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita degli stessi beni;
• effettuare o ricevere pagamenti in contanti, salvo che si tratti di somme al di sotto dei limiti di legge e comunque di modico valore;
• effettuare operazioni che possano apparire volte a mascherare l’origine illecita di denaro, beni o altre utilità;
• effettuare operazioni che possano apparire volte a rimettere capitali, oggetto di riciclaggio, nel sistema economico.
3. REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SINGOLE AREE DI RISCHIO
Al fine dell’attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le seguenti regole:
• identificare le nuove controparti commerciali verificandone dati e informazioni da fonte affidabile;
• raccogliere informazioni sulle controparti commerciali sufficienti per comprendere pienamente la natura delle loro attività;
• verificare l’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
• effettuare controlli dei flussi finanziari aziendali in entrata che tengano conto della sede legale della società controparte,e degli Istituti di credito utilizzati ;
• tutte le operazioni di natura commerciale e finanziaria derivanti da rapporti continuativi con soggetti terzi devono essere precedute da un’adeguata attività di verifica volta ad accertare l’assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione della controparte e della natura dell’operazione;
• i contratti con i fornitori ed i partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
• in occasione della stipulazione di contratti con fornitori e partners, questi ultimi devono dichiarare:
(i) di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto;
(ii) di impegnarsi al rispetto del Decreto;
(iii) se siano stati mai implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto.
PARTE SPECIALE “D”
Delitti contro l’attività giudiziaria
1. LA TIPOLOGIA DELL’ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 – DECIES DEL DECRETO)
L’articolo 377-bis c.p. sanziona l’induzione di taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.
Il reato si configura quando con violenza o minaccia oppure con offerta o promessa di denaro o altra utilità, si induce la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (dichiarazioni utilizzabili in un procedimento speciale).
2. AREA A RISCHIO
Ciò, a maggior ragione, proprio dal momento in cui è stato introdotto il regime della responsabilità amministrativa degli enti.
Per qualunque ente, quindi, deve ritenersi astrattamente configurabile un rischio di commissione dell’illecito in parola, nel caso in cui uno o più esponenti dell’ente fossero chiamati dall’autorità procedente a fornire informazioni e chiarimenti sull’ente e su aspetti rilevanti per la verifica dell’ipotesi accusatoria.
3. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA
Chugoku – Boat Italy S.p.a. si è sempre preoccupata di improntare la propria attività d’impresa a regole generali di condotta volte a garantire, nei rapporti con fornitori, clienti, partner commerciali e dipendenti, il rispetto di principi etici e di legalità.
Prima ancora dell’introduzione, tra i Reati Presupposto, di quello oggetto della presente Parte Speciale, Chugoku – Boat Italy S.p.a. ha, nel proprio Codice Etico il divieto di perpertare attività quali minacce, richieste, pressioni indebite, raccomandazioni o segnalazioni volte ad influenzare un qualsiasi individuo ad agire contro la legge.
Ne consegue che, nel caso in cui Chugoku – Boat Italy S.p.a. o un proprio esponente si trovino coinvolti in indagini da parte dell’autorità giudiziaria, tutti i Destinatari, se chiamati a rendere dichiarazioni alla medesima autorità, devono ritenersi completamente liberi di rispondere secondo verità.
Chugoku – Boat Italy S.p.a. assicura infatti a tutti i Destinatari che il fatto della loro collaborazione con gli inquirenti non potrà mai essere fonte di pregiudizio, discriminazione o valutazione negativa da parte dell’azienda.
È fatto obbligo a qualunque Destinatario di informare di ogni eventuale tentativo di condizionamento (o comunque di ogni altra circostanza che possa aver indotto il sospetto di un simile tentativo) l’Organismo di Vigilanza, che provvederà ad assumere al riguardo ogni idonea iniziativa.
PARTE SPECIALE “E”
Reati ambientali
1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI AMBIENTALI (ART. 25 – UNDECIES)
Con l’entrata in vigore il 16 agosto 2011 del decreto legislativo n. 121 del 7 luglio 2011 “attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” è stata estesa la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche nel caso di commissione dei così detti “reati ambientali”, in quanto il D.L.vo 121/2011 sopra richiamato ha previsto, tra l’altro, l’inserimento nel D.L.vo 231/2001 dell’art. 25-undecies.
Pertanto, per i reati ambientali, l’art. 25 undecies prevede per l’Azienda responsabile la sanzione pecuniaria fino a 800 quote e la sanzione dell’interdizione:
– fino a 6 mesi nel caso di violazione degli artt. 137, 256 e 260 del D.L.vo 152/2006 e nel caso di violazione degli art 8, commi 1 e 2 e art. 9 comma 2 del D.L.vo 202/2007;
– definitiva dall’esercizio dell’attività nel caso in cui l’ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’art. 260 D.L.vo 152/2006 e all’art. 8 D.L.vo 202/2007.
L’estensione agli illeciti ambientali della responsabilità amministrativa delle società prevista dal D.L.vo 231/2001 introdotta dal D.L.vo 121/2011 è destinata ad avere un impatto rilevante sulle imprese che svolgono una attività che possa, anche indirettamente e a titolo colposo, provocare danni o pregiudizi all’ambiente.
La Legge, infatti, sanziona sia le condotte colpose che le condotte dolose.
I reati ambientali specifici sono ricompresi nelle seguenti normative:
– Codice Penale: art. 727 e art. 733;
– D.L.vo 152/2006: Testo Unico Ambientale integrato con il D.L.vo 128/2010 e D.L.vo 205/2010;
– L. 150/1992: sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
– L. 549/1993: sulla tutela dell’ozono atmosferico.
Si riporta di seguito la definizione delle figure delittuose richiamate dall’art. 25 undecies:
1) in relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell’art 727-bis (“uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
b) per la violazione dell’art. 733-bis (“distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto”) la sanzione pecuniaria da cent cinquanta a duecentocinquanta quote.
• art 727-bis Codice Penale “uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”
Ai fini dell’applicazione dell’art. 727-bis del Codice Penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE.
• art. 733-bis Codice Penale “distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto”
“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro.”
Ai fini dell’applicazione dell’art. 733-bis del Codice Penale per “habitat all’interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, della direttiva 92/43/CE.
2) in relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “norme in materia ambientale”, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all’art. 137 (“sanzioni penali”)
• per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
• per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
• art. 137 (sanzioni penali)
“1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l’arresto fino a due anni.
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l’arresto sino a tre anni.
13. Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente”.
b) per i reati di cui all’art. 256 (“attività di gestione di rifiuti non autorizzata”)
• per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
• per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
• per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta’ nel caso di commissione del reato previsto dall’articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
• art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
“1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e’ punito:
a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e’ punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e’ destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale e’ realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, e’ punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’articolo 227, comma 1, lettera b), e’ punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti”.
c) per i reati di cui all’art. 257 (“bonifica dei siti”)
• per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
• per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
• art. 257 (bonifica dei siti)
“1. Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e’ punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 242, il trasgressore e’ punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l’inquinamento e’ provocato da sostanze pericolose”.
d) per la violazione dell’art. 258, comma 4, secondo periodo (“violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
• art. 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
“4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.
e) per la violazione dell’art. 259, comma 1, (“traffico illecito di rifiuti”) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
• art. 259 (traffico illecito di rifiuti)
“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e’ punito con la pena dell’ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l’arresto fino a due anni. La pena e’ aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.
f) per il delitto di cui all’art. 260 (“ attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti”) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2.
Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’art. 260 si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo 231/2001.
• art. 260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e’ punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni”.
g) per la violazione dell’articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo.
• art. 260 bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti)
“6. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilita’ dei rifiuti. 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e’ punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e’ aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
h) per la violazione dell’articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
• art. 279 (sanzioni)
“2. Chi, nell’esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dall’Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competente ai sensi del presente titolo e’ punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a milletrentadue euro. 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa”.
3) in relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 “disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione”, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
• art. 1
“Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l’estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell’allegato A, appendice 1, e nell’allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:
(a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;
(b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi”.
• art. 2
“Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l’estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell’Allegato A, appendici Il e III – escluse quelle inserite nell’Allegato C, parti 1 – e nell’Allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:
(a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni;
(b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
2. L’importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni”.
• art. 6
“1.Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettiti di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica.
4.Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni”.
b) per la violazione dell’articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
• art. 1
“L’importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l’oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato”.
c) per i reati del codice penale richiamati dall’articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
• la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e’ prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
• la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e’ prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
• la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e’ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
• la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e’ prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
• art. 3 bis
“In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo”.
4) in relazione alla commissione dei reati previsti dall’articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 “misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente” si applica all’ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
• art. 3 (cessazione e riduzione delle sostanze lesive)
“chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell’autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l’attività costituente illecito”.
5) in relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 202 “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all’articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
• art. 9 (inquinamento colposo)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche’ i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell’art. 4, sono puniti con l’ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000”.
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’art. 8 si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo 231/2001.
• art. 8 (inquinamento doloso)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche’ i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell’art. 4 sono puniti con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000”.
• art. 9 (inquinamento colposo)
“Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000”.
c) per il reato di cui all’articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
• art. 8 (inquinamento doloso)
“Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l’arresto da uno a tre anni e l’ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000”.
Il Decreto n. 136 del 2012 ha inserito nel D.L.gs 152/2006 l’art. 256 bis “combustione illecita di rifiuti” le cui sanzioni richiamano alle misure interdittive previste dall’art. 9 D.Lgs 231/2001.
Art. 256 bis (Combustione illecita di rifiuti)
“Chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata. Il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa; ai predetti titolari d’impresa o responsabili dell’attività si applicano altresì le sanzioni previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell’articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell’area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell’autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
Si applicano le sanzioni di cui all’articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e)”.
La legge 22 maggio 2015 n. 68 ha inserito nel codice penale, nel Libro Secondo, dopo i “delitti contro l’incolumità pubblica”, la Parte Sesta–bis relativa ai “delitti contro l’ambiente” .Con l’occasione è stato modificato anche il d.lgs. 152/06 (Testo Unico in materia ambientale) e prevista anche una disciplina specifica per l’estinzione degli illeciti amministrativi e penali in materia ambientale. SI riportano di seguito le modifiche intervenute:
Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale). – E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale). – Se da uno dei fatti di cui all’articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l’ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.
Art. 452-quater. (Disastro ambientale). – Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
Art. 452-septies. (Impedimento del controllo). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Con riferimento ai reati sopra citati nonché ai reati di carattere associativo che determinano “circostanze aggravanti” ai sensi dell’art. 452 octies del c.p., si pone in rilievo come i relativi rischi appaiano già presidiati dai principi di controllo specifici sopra definiti, dalle regole previste nelle procedure, nel Codice Etico e nelle altre Parti del Modello cui si rimanda. Oltre a quanto sopra è prevista la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative volte a pianificare ed attuare verifiche di conformità normativa periodiche e sistematiche comprensive degli aspetti previsti nel titolo VI – bis del codice penale.
2. AREE A RISCHIO
Dopo una attenta valutazione preliminare supportata dal risk assessment condotto dalla Società con la partecipazione anche del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati ambientali appare non concretamente ipotizzabile in considerazione della realtà operativa della Società.
Invero, l’attività di Chugoku – Boat Italy S.p.a. può essere suddivisa in tre macro categorie:
– attività amministrative e commerciali: per le quali non sussiste il rischio di commissione dei reati contemplati dalla presente parte speciale.
– attività di analisi e ricerca nel Laboratorio: il laboratorio si trova all’interno dello stabilimento della società Boero Bartolomeo Spa sito in Pozzolo Formigaro (Al). La società Boero Bartolomeo si occupa della corretta conservazione dei prodotti utilizzati per l’analisi e la ricerca nonché della gestione dello smaltimento dei rifiuti che avviene sotto le indicazioni del personale Chugoku – Boat Italy S.p.a. secondo le procedure vigenti all’interno dello stabilimento.
– attività di supporto e assistenza tecnica alla verniciatura nei cantieri: in tali casi i tecnici operano presso cantieri di costruzione navale e di riparazioni navali nei bacini di carenaggio controllando se la lavorazione di trattamento della superficie metallica della lamiera ha dato un risultato idoneo all’applicazione del prodotto e verificano l’applicazione dello stesso prodotto. In tale contesto il prodotto è già di proprietà del cliente ed è custodito presso siti gestiti direttamente dal cliente che ne cura direttamente modalità di conservazione e smaltimento.
PARTE SPECIALE “F”
Autoriciclaggio
F1 IL REATO DI AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014 è stata pubblicata la Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 “ disposizione in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto riciclaggio”.
La Legge introduce nel Codice Penale, all’art. 648 ter.1, il reato di di autoriciclaggio.
«Art. 648-ter. 1. – (Autoriciclaggio). Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648».
Il reato riguarda chiunque abbia commesso o concorso a commettere il reato principale provvedendo successivamente con riferimento al denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione proprio di tale delitto, alla:
a) sostituzione,
b) trasferimento,
c) impiego in attività economiche o finanziarie,
in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Unica possibilità di non essere puniti in queste situazioni è la destinazione alla utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità
La differenza con il reato di riciclaggio sta nella presenza necessaria di un soggetto terzo, che si impegna nelle azioni di sostituzione o di impiego di quel denaro. Il terzo è colui che prende del denaro o dei beni da colui o coloro che li hanno ottenuti da reato e li immette nel circuito economico legale attraverso operazioni finanziarie o di qualsiasi natura commerciale. Per punire un soggetto di riciclaggio occorre dimostrare che le risorse da lui impiegate siano proprio quelle che sono nella sua disponibilità perché arrivate dai reati compiuti da terzi. I terzi non potranno essere condannati per riciclaggio, ma per i reati cosiddetti “presupposti”. Attraverso la nuova fattispecie, si potrà contestare il reato di autoriciclaggio alla stessa persona che ha commesso il delitto presupposto, senza considerarlo quindi un “mediatore”. Le fattispecie di riciclaggio e reimpiego sanzionano non chi ha commesso il delitto da cui provengono i proventi illeciti (c.d. delitto presupposto), ma un estraneo a tale illecito il quale, consapevole però della provenienza delittuosa delle somme o delle altre utilità, le reimpiega, occulta, etc. Con l’autoriciclaggio, invece, può commettere il delitto anche chi ha commesso il reato presupposto.
Ancorché, come sopra evidenziato, qualsiasi delitto non colposo che generi un’utilità per l’Ente possa in astratto costituire presupposto per il compimento del reato delitto di autoriciclaggio la Società ha comunque provveduto ad effettuare un’analisi volta ad individuare più specificatamente quali delitti possano configurarsi, in via astratta, nello svolgimento delle proprie attività, tali da comportare il rischio di commissione del reato di autoriciclaggio.
Dall’esito di tale analisi è emerso che la Società ritiene astrattamente commissibili e, quindi, potenziale fonte di autoriciclaggio i reati tributari di seguito riportati :
o Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
o Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
o Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
o Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
o Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
o Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
o Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000);
o Omesso versamento di IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000);
o Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000);
o SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11 D.LGS. 74/2000).
F.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
La presente Parte Speciale prevede:
• l’espresso divieto a tutti i Destinatari di porre in essere, o anche tollerare che altri pongano in essere, comportamenti:
• tali da integrare le fattispecie dei delitti presupposto del reato di autoriciclaggio sopra considerate;
• che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
• non conformi alle procedure o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico;
• volti ad impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
• l’obbligo ai Destinatari di:
• tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali vigenti, del Codice Etico, dei principi contenuti nel presente Modello e delle procedure aziendali;
• evitare di porre in essere azioni – o dare causa alla realizzazione di comportamenti – tali che integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato rientranti in quelle sopra illustrate;
• osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento della società, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulle attività aziendali da parte dell’O.d.V.;
• assicurare che nessun rapporto venga iniziato con persone o enti che non abbiano intenzione di adeguarsi ai principi etici della Societ.
Con specifico riferimento ai reati tributari:
• è fatto obbligo ai Destinatari di:
• non simulare operazioni (per es. emissioni fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) per ottenere un beneficio fiscale;
• non omettere di effettuare dichiarazioni fiscali;
• non occultare o distruggere documenti contabili propri o di terzi;
• provvedere in maniera tempestiva all’effettuazione dei pagamenti fiscali;
• ai Destinatari è fatto espresso divieto di predisporre e inviare dichiarazioni fiscali alle Autorità competenti, contenenti dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, ovvero omettere dichiarazioni al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
• la società prevede inoltre:
• la puntuale verifica in ordine all‘effettività e congruità delle prestazioni in relazione alle quali viene rilasciata fattura alla Società, con coinvolgimento delle Unità che hanno usufruito della prestazione per acquisire attestazione dell’effettivo svolgimento della stessa e della sua rispondenza all’oggetto del contratto;
• la tracciabilità del processo relativo alle trasmissione delle dichiarazioni fiscali alle Autorità competenti, da effettuarsi nel rispetto delle norme di legge e regolamenti, in vista degli obiettivi di trasparenza e corretta informazione.
Definizioni
Archivio 231
indica l’archivio contenente tutta la documentazione relativa all’adozione del Modello e alla sua implementazione, che viene conservata nella sede della Società;
Attività
indica l’attività di commercializzazione di prodotti vernicianti per costruzioni navali, nonché l’attività di assistenza tecnica nei cantieri navali a favore della clientela;
Chugoku – Boat Italy S.p.a. o la Società
indica Chugoku – Boat Italy S.p.a., – già Boat Spa, denominazione sociale cambiata con verbale del Consiglio di Amministrazione del 24.4.2015- nonché il Laboratorio, in cui la stessa svolge l’Attività;
Cantieri
indica i cantieri dove il personale di Chugoku – Boat Italy S.p.a. svolge attività di consulenza e supporto tecnico alla verniciatura, in virtù di appositi contratti di appalto o d’opera;
Decreto
indica il D. lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;
Destinatari
indica tutti i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello, in particolare: tutti coloro che operano in nome e per conto di Chugoku – Boat Italy S.p.a., inclusi gli amministratori, i sindaci, i membri degli altri eventuali organi sociali, i dipendenti, i collaboratori anche occasionali, gli agenti, i partner commerciali, i fornitori, i componenti dell’Organismo di Vigilanza;
Enti o Ente
ai sensi dell’art. 1 del Decreto, indica gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica cui si applicano le disposizioni del Decreto ed in particolare la responsabilità amministrativa dallo stesso introdotta;
Gruppo
indica il Gruppo costituito da Chugoku Paints B.V. (Netherlands) cui appartiene la maggioranza delle azioni di Chugoku – Boat Italy S.p.a.;
Laboratorio
indica il Laboratorio sito presso la sede produttiva di Boero in Pozzolo Formigaro (AL), dove la Società svolge la propria attività di messa a punto della tinta al campione e campionatura per materie prime;
Linee Guida
indica le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 pubblicate da Confindustria il 31 marzo 2008 e successivamente nel tempo aggiornate;
Modello
indica il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto;
Modello Contabile
indica il Modello di Controllo Amministrativo e Contabile adottato dal Gruppo ai sensi dell’art. 154 bis TUF;
Reati Presupposto
indica i reati per i quali il Decreto ha introdotto la responsabilità amministrativa dell’Ente.
Testo Unico
indica il D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81. c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche, incluso in particolare il d. lgs. 3 agosto 2009 n. 106;
TUF
indica il D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, e successive modifiche ed integrazioni.
TUA
indica il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, “norme in materia ambientale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 e successive integrazioni e modificazioni.